La domanda

L’assemblea condominiale ha deliberato l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e manutenzione del condominio; le opere comprendono il rifacimento del tetto, delle facciate e dei balconi. Proprio in riferimento ai lavori sui balconi, sempre in sede assembleare, alcuni condòmini hanno manifestato la volontà di non procedere al ripristino degli stessi, e a questo punto l’amministratore ha spiegato che, qualora il direttore dei lavori dovesse verificare l’inidoneità di uno o più balconi, non rilascerebbe l’attestato di idoneità, con conseguente perdita dell’assicurazione di 10 anni per i lavori che l’impresa edile andrà a eseguire nella restante opera di ristrutturazione del condominio. Volevo sapere se effettivamente la ditta esecutrice dei lavori può non garantire per 10 anni i lavori di ripristino, per esempio della facciata, per i motivi sopra elencati.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 1° giugno 2026

La garanzia decennale per rovina e difetti dell’opera, ex articolo 1669 del Codice civile, copre i casi di rovina totale o parziale dell’edificio o di evidente pericolo di rovina, nonché gravi difetti addebitabili al costruttore e/o restauratore dell’opera stessa. Si tratta, quindi, di una garanzia di legge che l’impresa edile non può escludere a proprio piacimento...

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