Obbligo di simmetria di contenuti tra domanda giudiziale e istanza di mediazione
Altrimenti non si ritengono soddisfatte le condizioni di procedibilità del giudizio
L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in una delle materie indicate nell' articolo 5 Dlgs 28/2010 è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. L'articolo 4 del Dlgs 28/2010 dispone che «l'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa».
Le regole della mediazione ed i fatti di causa
Per i giudici l’applicazione di detta norma impone una simmetria tra fatti narrati in sede di mediazione ed i fatti esposti in sede processuale, almeno per quelli principali; diversamente, dovrebbe essere dichiarata l’improcedibilità per mancato assolvimento della condizione prevista dal legislatore.È possibile, pertanto, che l’improcedibilità colpisca la domanda di impugnazione della deliberazione assembleare quando, nell’atto di citazione, il petitum (la richiesta) non sia contenuto nei limiti dell’istanza di mediazione.
Tale situazione ricorreva nella fattispecie sottoposta al giudizio del Tribunale di Roma (sentenza 979/2023) riguardante la domanda degli attori, di impugnativa per nullità e/o annullabilità di una delibera con la quale l'assemblea aveva approvato - con il quorum di cui all'articolo 1136 comma 2, Codice civile e non con quello previsto per le innovazioni (come sostenuto dai condòmini impugnanti) - il posizionamento della rastrelliera per biciclette in un'area della rampa di accesso al garage condominiale.
Quando i vizi non sono rilevati in sede di mediazione
Gli attori avevano rilevato la lesività nell'ambito del procedimento di mediazione dai medesimi promosso dinanzi all'Organismo di mediazione posto che le rastrelliere erano state posizionate nei pressi delle finestre del locale interrato di proprietà degli stessi, determinando un rilevante pregiudizio per la fruibilità dello stesso ed una diminuzione della visuale e della luce.Stante la mancata risoluzione della vertenza in sede di mediazione, gli attori si erano visti costretti a impugnare giudizialmente la citata delibera lamentando, tra gli altri, vizi formali della delibera (insufficiente quorum deliberativo).
Tali vizi, però, non erano stati tempestivamente dedotti in sede di mediazione.Per cui, stante la necessaria simmetria che deve sussistere tra l'istanza di mediazione e la domanda di merito (sotto il profilo di petitum e causa petendi) ai fini della procedibilità della domanda e degli effetti interruttivi della stessa (tra cui quello riguardante il termine di decadenza di cui all'articolo 1137 Codice civile, trattandosi di vizi di mera annullabilità), il Tribunale uniformandosi ad altra giurisprudenza di merito, escludeva l'ammissibilità nel giudizio in corso (Tribunale Monza sentenza 298/2022, Tribunale Roma sentenza 259/2022).La domanda giudiziale era, quindi, diversa da quella di mediazione tanto da doversi considerare domanda nuova non essendo passata dal filtro della mediazione obbligatoria e implicare necessariamente la dichiarazione di improcedibilità.