Condominio

Opposizione a decreto ingiuntivo ed azione di annullamento della delibera

Va prestata particolare attenzione ai tempi di proposizione dell’azione

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di Rosario Dolce

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda di annullamento della delibera che ebbe ad approvare il rendiconto, per omessa convocazione, non può essere considerata assorbita nella eccezione di nullità e non può neanche essere proposta in via di semplice eccezione, ma deve essere sollevata mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione, ove esercitata per tempo, altrimenti si ha per inutilmente data. All'innovativo principio, è arrivato il Tribunale di Palermo con sentenza 3794 del 27 settembre 2022 .

I fatti di causa

La causa viene svolta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, da parte del condòmino moroso, il quale lamentava di non dovere corrispondere gli oneri condominiali, in quanto nudo proprietario, e, per di più, siccome non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione di sorta, tampoco la notifica dei verbali accludenti la delibera che approvava i rendiconti sulla scorta dei quali era ingiunzione di pagamento. Pertanto, lo stesso, in sede di eccezione riconvenzionale, assumeva la nullità ex articolo 1418 e seguenti Codice civile della delibera presupposta all'intimazione di pagamento del credito per cui era causa.

Senonché il giudice siciliano, richiamando gli insegnamenti delle Sezioni unite (9839/2021), sul tema della differenza tra vizi in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ha rilevato e dichiarato che, nella fattispecie, non fosse stata esperita l'azione tipica prevista dall'articolo 1137 Codice civile. Parte opponente – per come segnatamente riportato – aveva, infatti, eccepito la nullità delle impugnate delibere e non l'annullabilità: «Da qui alla declaratoria di erroneità della eccezione, in via d'azione, sollevata il passo è brevissimo».

La tempistica per proporre l’azione di annullamento

C'è anche un altro elemento di rilievo esplicitato nella sentenza in disamina: il quale si apprezza nel punto in cui si riflette sulla tempistica occorrente per potersi sollevare efficacemente un'azione di annullamento del deliberato in sede di opposizione al decreto ingiuntivo – chiesto e ottenuto dal condominio a norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice civile -, laddove ci si lamenti di non aver mai ricevuto la notifica del verbale contenente le delibere presupposte al credito ingiuntivo. In questo caso il termine di decadenza dei trenta giorni canonici viene fatto decorrere – secondo orientamento consolidato e ivi richiamando un arresto del Tribunale capitolino (sentenza 19066/2021) – dalla data della notifica del provvedimento monitorio che funge da dies a quo dei trenta giorni di cui all'articolo 1137 Codice civile, e non anche da quello in cui il legale dell'opponente accede al fascicolo telematico, in virtù di una istanza di visibilità.

Pertanto, il giudice siciliano conclude affermando assennatamente che: «pur volendo ancorare il dies a quo all'effettiva conoscenza del contenuto delle delibere, e dunque al momento in cui, notificato il decreto ingiuntivo, il debitore ingiunto abbia avuto, mediante accesso al fascicolo monitorio al fine di proporre opposizione, effettiva conoscenza del contenuto delle delibere (Cassazione 16081/2016), non è stata in questa sede e neanche con autonomo giudizio proposta azione di annullamento. L'azione dunque proposta appare del tutto infondata e va rigettata, con la conferma consequenziale dell'opposto decreto ingiuntivo».

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