Per l'apertura di credito è necessaria un'esplicita delibera assembleare
Perchè è un atto di straordinaria amministrazione
Un ex amministratore proponeva ricorso per decreto ingiuntivo, deducendo di aver provveduto a pagare, ai sensi dell'articolo 1949 Codice civile in qualità di garante, il debito del condominio nei confronti della banca creditrice, derivante da un contratto di apertura di credito in conto corrente stipulato nel suo interesse. Il condominio, opponendosi, eccepiva, ai sensi dell'articolo 1952, comma 2, Codice civile, l'inesistenza del debito principale per carenza di autorizzazione assembleare all'apertura del credito.
La fideiussione
Secondo l'articolo 1952, secondo comma, Codice civile, il debitore principale può opporre legittimamente al fideiussore che abbia pagato senza averne dato preventivo avviso, tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale. Nel caso in commento, definito con sentenza del Tribunale di Rovigo numero 44/2021, era pacifico il fatto che l'amministratore avesse pagato direttamente la banca senza darne preavviso al condominio, quindi quest'ultimo aveva opposto all'asserito fideiussore tutte le contestazioni sull'esistenza del debito principale nei confronti della banca.
Dall'istruttoria svolta in giudizio, del resto, non era emerso che all'epoca dell'apertura di credito fossero state assunte dall'assemblea del condominio delibere autorizzative dell'operazione di finanziamento posta in essere dal convenuto, limitandosi l'ex gerente a produrre un verbale assembleare in cui era stata data autorizzazione solo all'apertura di un conto corrente per il condominio, laddove nessuna menzione veniva fatta circa ulteriori operazioni di finanziamento da compiere in nome e per conto del condominio.
La natura dell'apertura di credito
L'apertura di credito costituisce un atto di straordinaria amministrazione per il quale è necessaria la specifica autorizzazione dell'assemblea dei condomini. Tale principio è stato espresso dalla sentenza della Cassazione civile 7162/2012 che ha ritenuto necessarie «specifiche autorizzazioni dell'assemblea nel caso dell'apertura di una linea di credito». Nel caso in esame, non vi era prova che il convenuto fosse munito dello specifico potere di rappresentare il condominio, né alcun rilievo, ai fini della configurabilità del potere rappresentativo all'epoca dell'asserita apertura di credito in nome e per conto del condominio, poteva essere attribuito alla condotta passiva tenuta dal condominio in epoca successiva alla stipula del contratto, trattandosi di circostanze che non rilevano sul piano dell'origine del contratto e della sua effettiva conclusione.
La mancanza di legittimazione
Il contratto sarebbe stato stipulato dal condominio per il tramite del suo amministratore privo della specifica autorizzazione assembleare, ovvero privo della legittimazione rappresentativa, con conseguente inefficacia del contratto nei confronti del soggetto rappresentato. Secondo la sentenza della Cassazione civile a sezioni Unite 11377/2015, il contratto concluso dal «falso procuratore» sarebbe di per sé inefficace, salvo l'esercizio, da parte dello pseudo-rappresentato medesimo, del diritto di «imputarsi il contratto, realizzando, attraverso la ratifica, la condizione esterna di efficacia dello stesso».
Ciò si dedurrebbe, tra l'altro, dalla stessa lettera dell'articolo 1388 Codice civile, a norma del quale il contratto concluso dal rappresentante in nome del rappresentato «produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato solo se concluso nei limiti delle facoltà conferite al rappresentante». La legge, dunque, pare condizionare proprio l'operatività del contratto, ovvero la sua efficacia nei confronti del rappresentato, alla sussistenza della legittimazione rappresentativa in capo al rappresentante; la sussistenza del potere di rappresentanza costituisce, quindi, la circostanza che ha la funzione specifica di rendere possibile che il contratto concluso dal rappresentante in nome del rappresentato produca direttamente effetto nei confronti del rappresentato.
L'esito del giudizio
In mancanza di una specifica delibera sul merito, pertanto, il contratto di apertura di credito stipulato dall'amministratore è stato dichiarato inefficace nei confronti del condominio, in ragione del fatto che quest'ultimo era un «falso procuratore», determinando conseguentemente l'infondatezza della domanda di restituzione della somma versata alla banca nei confronti del condominio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo ottenuto e condanna al pagamento delle spese legali in capo all'ex gerente.