Condominio

Per chi rompe la porta di un condominio con un calcio scatta la «particolare tenuità»

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di Edoardo Valentino

Il comportamento di un soggetto che, sferrando un calcio a un portoncino condominiale, ne rompa il vetro, è considerato non punibile in quanto è applicabile la causa di esclusione della punibilità dovuta alla particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131 bis del Codice Penale e ciò in ragione della natura esigua del danno arrecato.
Questo il principio giuridico sostenuto dalla sentenza della Cassazione Penale Sezione II, numero 49446 del 29 ottobre 2018.
Il giudizio nel grado di legittimità principia con il ricorso di una signora la quale, già condannata nei precedenti gradi di giudizio per il danneggiamento del portone di un condominio con un calcio, chiede l'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista all'articolo 131 bis del Codice Penale.
Il reato per il quale ella era stata condannata era quello previsto e punito dall'articolo 635 del Codice Penale che punisce il danneggiamento, prevedendo una pena da sei mesi a tre anni.
L'articolo 131 bis afferma invece al primo comma che “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.
Sul punto la Corte d'Appello aveva negato la possibilità di applicare la predetta norma in quanto il fatto costitutivo del reato, il danneggiamento del bene altrui, avrebbe di per sé comportato l'esclusione della fattispecie dal novero dei reati per il quale sarebbe stata applicabile la sopra descritta causa di non punibilità.
Di diverso avviso era però la Cassazione, che specificava nella sentenza in commento come il legislatore avesse previsto per l'art. 131 bis il solo sbarramento della pena edittale del reato, che non doveva superare i cinque anni nel massimo della pena irrogabile.
In conseguenza di ciò alla fattispecie in oggetto era assolutamente applicabile la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, in particolare per la presunta esiguità del danno arrecato dalla imputata con la condotta ascritta.
Secondo la Cassazione, infatti, la rottura del vetro della porta caduto dopo il calcio non costituiva un danno grave, ma appunto esiguo, consentendo l'applicabilità della causa di non punibilità.
In conclusione, quindi, la Cassazione affermava che “in assenza di elementi impeditivi ed avuto riguardo alle modalità della condotta, alla personalità della ricorrente, alla natura esigua del danno arrecato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato non punibile per particolare tenuità del fatto”.

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