Condominio

Per gli immobili pubblici ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva di oneri condominiali

Lo prevede un regio decreto del 1910, ma deve essere provato che proprietario dell’immobile sia l’ente pubblico

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di Fabrizio Plagenza

Forse non tutti sanno che la Pubblica amministrazione è munita di un potere che il privato non ha. Il potere di formare il titolo esecutivo con cui ingiungere il pagamento. E ciò vale anche allorquando si parli di oneri condominiali. Uno strumento a molti sconosciuto ma che esiste nel nostro ordinamento da oltre 110 anni, per essere stato previsto dal regio decreto 639/1910.Ma occorre stare attenti: se a chiedere i soldi all’inquilino è il Comune non l’ente gestore del patrimonio, istituzionalmente incaricato, allora il municipio sbaglia.

I contenuti del testo
In breve, possiamo dire che la Pa, laddove debba procedere con la riscossione, può avvalersi della cartella di pagamento ma anche, in alternativa, dell'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione di pagamento predetta, peraltro, è immediatamente esecutiva per espressa disposizione dell’articolo 229 Dlgs 51/1998. Si pensi, adesso, ai casi in cui gli oneri condominiali siano dovuti al Comune, proprietario degli immobili. È il caso trattato dal Tribunale di Milano, con la recentissima sentenza 650 pubblicata il 26 gennaio 2022.

La sentenza in commento, dunque, ci ricorda che non vi è solo lo strumento del decreto ingiuntivo ex articolo 633 Codice procedura civile (utilizzato nella quasi totalità dei casi, stante la previsione dell'articolo 63 disposizioni attuative Codice civile) ma anche l'ingiunzione di pagamento prevista dal regio decreto 639/1910. Nel caso trattato dal giudice lombardo, infatti, avverso l'ingiunzione emessa ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 639, il Comune di Milano ha ordinato al debitore di pagare la somma di 1.543,82 (oltre interessi legali di mora e spese di notifica) a titolo di spese condominiali.

L’esecutività immediata
Nel caso di specie, ricevuta la notifica dell'ingiunzione suddetta, l'opponente proponeva opposizione ex articolo 32 Dlgs 150/2011, ovvero con rito di cognizione ordinaria (notificando a chi ha emesso la ingiunzione di pagamento un atto di citazione, innanzi al giudice competente per valore o per competenze funzionali di legge, individuate dall’articolo 6 Dlgs 150/2011). La competenza per territorio è quella del giudice del luogo ove ha sede l’ufficio che ha emesso la ingiunzione di pagamento.L'ingiunzione di pagamento in commento, costituendo titolo esecutivo, postula che in caso di mancato pagamento ed in assenza di opposizione e sospensione degli effetti esecutivi, il creditore è legittimato a mettere in esecuzione il titolo.

Nel caso trattato dalla sentenza 650/2022, emergeva una ulteriore peculiarità. Il difetto di legittimazione a richiedere il titolo esecutivo.Infatti, sia «il medesimo provvedimento impugnato, così come la comparsa di costituzione e risposta del Comune di Milano», davano atto che, «essendo la gestione del patrimonio immobiliare abitativo dell'ente affidata alla propria – società - controllata, l'importo preteso è stato anticipato» dalla predetta società al condominio.

Conclusioni
Dunque, si legge nella sentenza in commento, l'ingiunzione doveva comunque essere dichiarata nulla atteso che «l'ente gestore titolare di diritto di regresso, a termini dell'articolo 25 del Regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1, non è il Comune di Milano, bensì il predetto soggetto di diritto privato» (la società controllata). Per tale motivo, il Comune di Milano opposto risultava «privo di legittimazione a intimare il pagamento» dell'importo di cui sopra. Per tale ragione l'ingiunzione opposta veniva dichiarata nulla, con condanna al pagamento delle spese di lite.

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