Per lavori necessari allo stabile non va risarcito il locale oscurato dai ponteggi e privato di tavoli esterni
Prevale l’interesse collettivo alla sicurezza e al decoro degli immobili sugli interessi commerciali del ristorante
Nessun risarcimento danni al ristorante oscurato dai ponteggi di un condominio che effettuava lavori di rifacimento delle facciata: «gli interessi collettivi alla messa in sicurezza e al mantenimento del decoro degli immobili, prevalgono su quelli commerciali» scrivono i giudici del Tar Lombardia, sede di Milano, nella pronuncia 02244/2021 depositata il 15 ottobre 2021.
Le previsioni del regolamento edilizio
Al Tribunale amministrativo si era rivolto un ristorante che aveva fatto domanda, in data antecedente al condominio, di occupazione di suolo pubbilico per installarvi tavolini ed un gazebo e si riteneva penalizzato dalla decisione del Comune e del condominio di procedere invece ai lavori della facciata che, tra l’altro, oscuravano l’ingresso dell’esercizio commerciale.
Per i giudici la richiesta è da respingere: il Comune non può ritenersi responsabile di omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, nè il condominio deve risarcire alcunchè.«Come evidenziato dalla difesa comunale - scrivono i giudici - il Regolamento edilizio, impone uno specifico obbligo di manutenzione a carico dei proprietari degli immobili (articolo 11), stabilendo al comma 1, che essi «hanno l'obbligo di mantenere le costruzioni in condizioni di agibilità, di decoro, di idoneità igienica e di sicurezza socio-ambientale, assicurando tutti i necessari interventi».
L’obbligo di riqualificazione sociale degli edifici
In base a quanto disposto nel successivo articolo 12, il «recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici, sono valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell’incolumità pubblica», dovendo a tal fine «provvedere alla custodia, alla manutenzione e al decoro degli stessi, anche al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l’ordine pubblico, l’integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana».
Al momento di emanazione del provvedimento impugnato, l’edificio condominiale era in stato di forte degrado, che la ricorrente non ha smentito, e pertanto è stato necessario l'avvio dei lavori di manutenzione, che costituivano un dovere dei proprietari.L’occupazione di suolo pubblico - scrivono ancora i giudici - può essere vietata per motivi di interesse generale, per contrasto con disposizioni di legge o regolamento, nonché per eventuali prescrizioni, a tutela del decoro, della viabilità, e della sicurezza (Consiglio di Stato 3285/2017), e pertanto, anche a tutela di interessi pubblicistici come in questo caso. Ristorante dunque condannato al pagamento delle spese processuali per complessivi 3mila euro.
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di Laura Capelli - dirigente Unai Bergamo