Per lavori su proprietà privata, anche se in aree limitrofe alle comuni,non può pagare il condominio
Non invocabile il principio dell'apparenza che si applica solo quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto
L'appaltatore non può chiedere al condominio il pagamento del prezzo che si riferisce all'esecuzione delle opere relative alle parti private. La Corte di appello di Palermo, con sentenza numero 298 pubblicata il 23 febbraio 2022 censura il provvedimento impugnato che aveva omesso la declinazione dell'oggetto dell'appalto, tra opere di natura condominiale ed interventi sulle parti private, per quanto alle prime limitrofe e contingenti.
Il fatto
Il caso da cui prende spunto la controversia è condito da diverse eccezioni pregiudiziali e da un intervento adesivo spiegato da un condòmino. La causa prende spunto da una opposizione a decreto ingiuntivo formulata da parte del condominio avverso la pretesa economica spiegata dall'appaltatore (in realtà si apprende che esso fosse un subappaltatore). Dopo il superamento delle eccezioni pregiudiziali, in tema di arbitrato e di carenza di legittimazione a rispondere dell'obbligazione di pagamento - entrambe formulate dal condominio e respinte per ragioni di merito e rituali - il giudice collegiale non rimane insensibile alla contestazione su quanto dovuto, siccome non riconducibile ad opere esclusivamente di natura condominiale (e, peraltro, ritiene opportuno demandare ad un proprio consulente tecnico il compito di verificarne la portata e l'entità per diversificarne i titoli di pagamento e le responsabilità soggettive).
La sentenza
Il condominio – stante quanto riportato in sentenza - non aveva alcun potere di obbligarsi con l'impresa per i lavori da eseguire nelle parti di proprietà individuale, ribaltando inammissibilmente su ciascun condomino obblighi che non lo riguardano. In quanto tale - così si soggiunge - qualsiasi iniziativa contrattuale dell’amministratore non può determinare l’insorgenza di alcun vincolo di contribuzione dei condòmini al riguardo, non potendo, peraltro, trovare qui applicazione il principio secondo cui l’atto compiuto, benché irregolarmente, dall’organo rappresentativo di una società resta valido nei confronti dei terzi che abbiano ragionevolmente fatto affidamento sull’operato e sui poteri dello stesso, giacché i poteri dell’amministratore del condominio e dell’assemblea sono delineati con precisione dagli articoli 1130 e 1335 Codice civile (Cassazione 27235/2017).
Conclusione
Non è, dunque, invocabile il principio dell'apparenza, che si applica solo quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto e un errore scusabile del terzo in buona fede circa la corrispondenza del primo alla seconda, assumendo essa rilievo giuridico solo per individuare il titolare di un diritto, ma non per fondare una pretesa di adempimento nei confronti di chi non sia debitore.