Il deposito temporaneo prima della raccolta è definito dall'art. 183 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e sm.i. (Testo Unico Ambientale - TUA) come "il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis". L'art. 185-bis disciplina il "Deposito temporaneo prima della raccolta", determinandone specifiche condizioni e precisando che non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'autorità competente, se sono rispettate tutte le condizioni citate nel medesimo articolo.

Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti - RENTRI
Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), di cui al D.M. 59 del 4 aprile 2023, recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, entrato in vigore il 15 giugno 2023, è subentrato al precedente Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI).
Il RENTRI introduce un modello...


