Non può restare aperto giorno e notte il portone del palazzo. Lo stabilisce il Tribunale di Taranto nella sentenza 252/2026 che ha annullato la delibera con la quale l’assemblea di condominio aveva deciso di non chiudere il portone di accesso allo stabile neppure durante il periodo notturno.
I fatti
A rivolgersi ai giudici un condomino che impugnava la delibera, sostenendo che decidere di non chiudere il portone violava l’articolo 1102 Codice civile, in quanto sottraeva un bene comune (il portone) alla sua finalità precipua che è quella di proteggere l’edificio e le singole proprietà da intrusioni di terzi. Pertanto occorreva disciplinarne la chiusura almeno nelle ore serali in cui erano chiusi gli esercizi commerciali che avevano accesso dall’interno dell’androne comune. Contrario il condominio, posizione respinta dal Tribunale che riteneva fondata la domanda dell’impugnante.
Il portone e la sua funzione
Il portone di accesso all’edificio figura tra i beni comuni elencati dall’articolo 1117 Codice civile. Il suo utilizzo rientra, pertanto, nell’articolo 1102 Codice civile, secondo il quale ciascun condomino ha diritto di fare uso delle parti comuni purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condòmini il pari uso.
L’assemblea ha il potere di disciplinare l’uso dei beni comuni e può, pertanto, decidere l’orario di apertura e di chiusura del portone (Tribunale di Roma, sentenza n. 21054/2017) nonostante ciò possa penalizzare le attività commerciali interne (Corte di Cassazione, sentenza n. 1547/2016). La decisione dell’assemblea, in questo caso, però non si era limitata a disciplinare l’uso di una parte comune, sia pure con orari diversi da quelli proposti dal condomino impugnante, ma ha completamente negato la chiusura del portone.
Questo va contro l’articolo 1102 perché ha sottratto il portone di accesso alla sua principale funzione che è quella di proteggere le proprietà individuali.


