I temi di NT+Le ultime sentenze

Posti auto in condominio, il giudice non ha il potere di sostituirsi all'assemblea determinando le dimensioni

Il giudice può solo accertare, in sede di opposizione, che la delibera o il regolamento impugnato con i quali siano stati disegnati è illegittimo

immagine non disponibile

di Gianpaolo Aprea

Due condòmini convenivano in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Napoli, il proprio condominio chiedendo il diritto all'eguale godimento delle parti comuni adibite a posti auto e contestualmente chiedevano che venisse determinata l'esatta dimensione dei posti auto nonché la ripartizione degli stessi tra i condòmini. Fallito il tentativo di un accordo, il Giudice di pace rigettava la domanda affermando che competeva unicamente all'assemblea stabilire le modalità di godimento del bene comune.

Avverso tale sentenza hanno proposto appello entrambe le attrici. Hanno censurato quella parte della sentenza con la quale il giudice ha affermato che ogni decisione in materia spettava all'assemblea, mentre la domanda delle attrici era quella di accertare e dichiarare la lesione del diritto delle istanti all'eguale godimento delle parti in comune adibite a posti auto.

La decisione del Tribunale di Napoli

Dalla documentazione prodotta dal condominio davanti al Giudice di pace è emerso che l'assegnazione dei posti auto ai condòmini fu deliberata da due assemblee del 1973. Con la prima si decise di destinare il suolo condominiale a parcheggio assicurando ad ogni condominio un posto auto, con la seconda fu approvata la cartina con il disegno degli stalli. Successivamente, la questione parcheggio fu portata in una nuova assemblea nel 2001 senza che fosse adottata una delibera. Nel 2004 l'assemblea sul punto all'ordine del giorno relativo alla ridisegnazione, riassegnazione e turnazione dei posti auto, deliberava le misure degli stalli per ciascun condomino.

Nel febbraio 2014 la questione della revisione degli stalli fu messa in discussione senza che si addivenisse ad una delibera. Così anche il 2 aprile ed il 7 maggio dello stesso anno. L'amministratore durante il libero interrogatorio ha inoltre dichiarato di aver posto la questione all'ordine del giorno anche nel 2012 e nel 2015 con analogo risultato. Così anche il 21 settembre 2016, già in corso di lite e nel tentativo di trovare una conciliazione tra le parti.

Il Tribunale di Napoli con la sentenza 4327/2022 pubblicata il 3 maggio ha precisato che l'autorità giudiziaria in sede contenziosa non ha il potere di sostituirsi all'assemblea per accertare le difformità delle dimensioni degli stalli e, quindi, ridisegnarli, così come richiesto dalle due condomine, ma può solo accertare, in sede di opposizione che la delibera o il regolamento impugnato con i quali siano stati disegnati è illegittimo, oppure, in sede di lite tra singoli condòmini, che il comportamento di uno specifico condòmino che parcheggi la propria auto in modo da impedire il pari uso del condomino attore sia illecito con conseguente condanna del primo ad astenersi da tale comportamento.

Conclusioni

Nel giudizio le due condomine hanno agito perché l'assemblea non deliberava sul punto della revisione degli stalli, sebbene la questione fosse posta all'ordine del giorno, ma non hanno impugnato le delibere né hanno dedotto in lite e proposto nei confronti di singoli condòmini comportamenti che violano il disposto dell'uso della cosa comune.