I poteri dell’amministratore giudiziario nominato ex articolo 1105 Codice civile differiscono da quelli dell’amministratore condominiale di nomina giudiziaria di cui all’articolo 1129 Codice civile essendo il primo un mandatario con i soli poteri di ordinaria amministrazione mentre il secondo è investito di tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dei partecipanti, indicati dagli articoli 1130 e 1131 Codice civile.
La vicenda
Richiamando tali sostanziali differenze, il Tribunale di Parma (decreto del 26...


