Condominio

Pozzetto di ispezione fognaria mal progettato: ne rispondono il Comune e l’appaltatore

I danneggiati avevano chiesto il risarcimento solo al Comune

immagine non disponibile

di Rosario Dolce

Per la tracimazione dei reflui fognari all'interno di una proprietà privata a causa di errori di progettazione del pozzetto di ispezione ne risponde il Comune e l'appaltatore, in solido tra loro (a norma dell'articolo 2055 Codice civile). Lo ha stabilito la corte di Cassazione con la sentenza 12882 del 26 giugno 2020.

I fatti
Un ente locale della Sardegna aveva espropriato una porzione di un fondo privato, al fine di realizzare un impianto di depurazione delle acque.La realizzazione di tale opera aveva danneggiato la parte di fondo non espropriata per diverse ragioni, per come di seguito indicate:
1) perché erano rimasti abbandonati sul fondo detriti e materiale di risulta;
2) perché il muro di contenimento del depuratore era stato realizzato con un’altezza insufficiente e senza protezione;
3) perché in alcuni tratti questo muro mancava;
4) perché era stato realizzato un pozzetto di ispezione dell’impianto di dimensioni troppo ridotte, il che favoriva il reflusso delle acque che si spargevano sul fondo degli attori.

I proprietari del fondo chiedevano perciò la condanna del Comune al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei fatti sopra descritti, e consistiti nella impossibilità di disporre del fondo per uso agricolo.La Cassazione, con la sentenza in commento, ha confermato le conclusioni del giudice di merito che avevano rilevato e dichiarato la presenza di una responsabilità solidale (articolo 2055 Codice civile) dell'ente locale con l'appaltatore e il subappaltatore.

La responsabilità solidale
È stato argomentato, a tal riguardo, che quando la realizzazione di un’opera arrechi danni a terzi (e tali danni siano provocati non da una malaccorta esecuzione, ma da un vizio progettuale) e quando il progetto sia stato fornito dal committente all’appaltatore, dei danni suddetti possono essere chiamati a rispondere sia l’appaltatore che il committente.

Il primo sarà tenuto al risarcimento quando, con la diligenza professionale di cui all’articolo 1176, comma secondo, codice civile, si sarebbe potuto avvedere del vizio progettuale, e non l’abbia fatto; il secondo sarà tenuto al risarcimento sempre e comunque rispetto ai terzi, per avere ordinato l’esecuzione d’un progetto malamente concepito (tra i tanti precedenti richiamati Cassazione 8075/1999; Cassazione 4689/2000; Cassazione 7515/2005).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©