L’uso del numero di telefono cellulare del condomino da parte dell’amministratore non può essere ricostruito come una facoltà ordinaria, generale e automaticamente giustificata dal ruolo gestorio. La lettura coordinata dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali conduce, al contrario, a una conclusione più rigorosa: il recapito telefonico personale è dato personale, il suo trattamento deve restare confinato a ciò che è realmente necessario e il cellulare, salvo consenso o provenienza...
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