In tema di motivazione, il giudice di merito, quando fa proprie le conclusioni del CTU e la relazione peritale ha tenuto conto dei rilievi dei CTP replicando ad essi, esaurisce l'obbligo motivazionale con l'indicazione delle fonti del proprio convincimento; non deve necessariamente soffermarsi sulle contrarie allegazioni dei CTP, che, pur non confutate espressamente, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni adottate, senza che si configuri vizio di motivazione.
Corte Appello, Napoli, Sez. VI , sent. 7.10.2025, n. 4766
Consulenza tecnica d' ufficio ed adesione del giudice alle conclusioni del C.T.U., con sufficienza della motivazione della decisione in presenza di rilievi tecnici di parte implicitamente disattesi
In tema di motivazione della decisione, il giudice di merito, quando fa proprie le conclusioni del C.T.U., che nella relazione ha tenuto conto dei rilievi dei consulenti tecnici di parte, replicando ad essi, esaurisce il proprio obbligo di motivazione con l' indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perché incompatibili con le conclusioni tratte, senza che possa configurarsi alcun vizio di motivazione.

La sentenza affronta un tema che, nella pratica peritale, è decisivo: quanto deve motivare il giudice quando decide "sulla scorta" della CTU?
E, soprattutto: cosa accade quando i consulenti tecnici di parte (CTP) depositano note critiche e osservazioni, ma la sentenza non le affronta una per una?
La Corte d'Appello di Napoli assume una posizione chiara: se la CTU è strutturata correttamente – cioè considera le osservazioni dei CTP e risponde – allora il giudice può aderire alle conclusioni del CTU ...


