Nel procedimento giurisdizionale la consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice. Tale potere incontra tuttavia il limite del divieto di utilizzare la CTU per sollevare le parti dall'onere probatorio: la CTU non può supplire al compito delle parti di allegare i fatti e di introdurli nel processo, né può essere usata per colmare lacune probatorie o alleggerire l'onere della prova di una delle parti.
La consulenza tecnica d'ufficio non è nella disponibilità delle parti
Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 5.6.2025, n. 4904
Nel procedimento giurisdizionale la consulenza tecnica di ufficio è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio tuttavia incontra il limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall'onere probatorio, non potendo essa supplire al compito delle parti di allegare i fatti e di introdurli nel processo; la consulenza tecnica di ufficio non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio.

Questa pronuncia del Consiglio di Stato è estremamente utile per chi svolge incarichi come CTU (e, più in generale, come ausiliario tecnico) perché richiama un principio che, nella prassi, viene spesso "stirato" oltre il lecito: la CTU non è un "servizio di ricerca" a disposizione delle parti per costruire ciò che non è stato allegato e provato.
In altre parole: la CTU è uno strumento del giudice per comprendere e valutare tecnicamente fatti già entrati nel processo; non è (né deve diventare) il mezzo...


