La pronuncia in oggetto è particolarmente rilevante perché chiarisce, in modo rigoroso, la via corretta per far valere l'incompatibilità del CTU.
Cassazione civile, Sez. I, sent. 12.11.2024, n. 29163
L'incompatibilità del consulente d'ufficio non può essere contestata in sede di giudizio di legittimità se non è stata tempestivamente segnalata con una richiesta di ricusazione
La causa d'incompatibilità del consulente d'ufficio, non può essere fatta valere in sede di giudizio di legittimità se non sia stata tempestivamente denunciata con richiesta di ricusazione formulata ai sensi dell'articolo 192 del c.p.c. Tale formale istanza non è equiparabile alla richiesta di revoca e sostituzione del consulente per motivi di opportunità, ancorché formulata, con generico richiamo all'articolo 51 del c.p.c, nel corso del giudizio di secondo grado, e l'ordinanza di rigetto non è, conseguentemente, censurabile con ricorso per cassazione per vizio di motivazione.

La pronuncia in commento (Cass. civ. n. 29163/2024) è particolarmente rilevante perché chiarisce, in modo rigoroso, la via corretta per far valere l'incompatibilità del CTU: non basta "segnalare" un conflitto, né chiedere genericamente la sostituzione per ragioni di opportunità.
Se una parte ritiene che il CTU versi in una causa di incompatibilità, deve attivare lo strumento tipico previsto dal codice: la ricusazione.
Il punto non è solo formale: la Cassazione ribadisce che l'incompatibilità è una ...


