In tema di liquidazione del compenso al CTU, la determinazione dell'onorario entro i limiti tabellari e l'eventuale aumento fino al doppio ex art. 52, comma 1, D.P.R. 115/2002 sono rimessi alla valutazione del giudice di merito, il quale deve motivare in ordine a complessità, importanza e difficoltà dell'incarico. Tali apprezzamenti sono insindacabili in sede di legittimità se congruamente motivati.
Cassazione civile, Sez. II, sent. 12.1.2026, n. 689
La liquidazione del compenso al CTU richiede una motivazione sulla complessità dell'incarico
In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, la determinazione dell'onorario entro i limiti tabellari e l'eventuale aumento fino al doppio ex art. 52, comma 1, D.P.R. 115/2002 sono rimessi alla valutazione del giudice di merito, che deve motivare in ordine alla complessità, importanza e difficoltà dell'incarico, apprezzamenti insindacabili in sede di legittimità se congruamente motivati.

Introduzione
Questa pronuncia è molto "pratica" perché tocca un nervo scoperto della consulenza d'ufficio: la liquidazione del compenso e, soprattutto, la giustificazione dell'eventuale aumento (fino al doppio) rispetto ai valori tabellari.
Nella realtà quotidiana del CTU la criticità ricorrente è duplice:
- liquidazioni "standardizzate" (o al ribasso) che non tengono conto del lavoro effettivo e del carico tecnico-organizzativo;
- aumenti riconosciuti o negati con formule stereotipate, senza una motivazione leggibile.
La Cassazione ribadisce che la discrezionalità del giudice di merito esiste, ma non è "mutismo": serve una motivazione ancorata ai parametri di complessità, importanza e difficoltà dell'incarico.
Massima della sentenza
La Corte afferma...


