IMMOBILI
INQUINAMENTO ACUSTICO
Diritto urbanistico – Edilizia – Inquinamento acustico – Modifica di destinazione d'uso – Interesse ad agire – Pregiudizio – Rumore potenzialmente connesso alla nuova destinazione del locale – Non costituisce conseguenza diretta ed ineliminabile del titolo edilizio.
Non può riconoscersi la sussistenza di un interesse ad agire in capo al vicino che contesti un cambio di destinazione d'uso di un'unità immobiliare, laddove il pregiudizio lamentato attenga ad un profilo che non sia conseguenza diretta ed ineliminabile del titolo edilizio impugnato (nella specie, il ricorrente adduceva che il cambio di destinazione d'uso da residenziale a commerciale avrebbe cagionato un incremento di livelli di rumore). L'interesse ad agire sussiste unicamente quando l'intervento edilizio produce in capo all'interessato un pregiudizio diretto ed ineliminabile derivante dall'attività contestata (ad es. riduzione della veduta, delle luci, dell'aria, delle distanze, danno patrimoniale, etc.).
IMMOBILI
ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA
Diritto urbanistico – Edilizia – Fossa biologica interrata – Attività di edilizia libera – Artt. 10 e 3 d.P.R. n. 380/2001 e d.m. 2 marzo 2018 (glossario dell'edilizia)
La realizzazione di una fossa biologica interrata, non comportando alcuna variazione di volumetria abitativa o aumento di superficie, risulta irrilevante sotto il profilo edilizio ed urbanistico e non necessita del rilascio di un previo titolo edilizio. Tale conclusione è corroborata dalla lettura congiunta dell'art. 10, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 380/2001, che richiede il permesso di costruire per gli "interventi di nuova costruzione", nonché dell'art. 3, comma 1 lett. e.6) del medesimo d.P.R., in virtù del quale esulano da quest'ultimo ambito gli interventi pertinenziali non comportanti rilevanti aumenti di volume della res principalis. L'art. 3 citato, nel prevedere le fattispecie di esenzione dal permesso di costruire, assuma valenza integratrice del catalogo delle attività di edilizia libera rassegnato nell'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001. Pertanto, il fatto che la posa in opera della fossa biologica non sia stata mentovata all'interno dell'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 non assume alcun valore preclusivo alla sua ricomprensibilità, in via ermeneutica, nell'ambito degli interventi soggetti al regime dell'attività edilizia libera. A tali rilievi si aggiunge il chiaro disposto del d.m. 2 marzo 2018 (c. d. glossario dell'edilizia), recante, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del d.lgs n. 222/2016, l'elenco non esaustivo delle principali opere eseguibili senza alcun titolo edilizio, tra cui sono ricomprese non solo la riparazione e la sostituzione della rete fognaria ma emblematicamente anche interventi non manutentivi e di realizzazione ex novo di parti rilevanti dell'impianto fognario.
IMMOBILI
VARIAZIONE ESSENZIALE
Diritto urbanistico – Edilizia – Variazione essenziale assoggettabile a sanzione demolitoria – Concetto di modifica sostanziale della localizzazione – Artt. 31 e 32 d.P.R. n. 380/2001
Con specifico riferimento al concetto di "modifica sostanziale della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza", e, quindi, di variazione essenziale assoggettabile a sanzione demolitoria in virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 32, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380 del 2001, assume rilievo sia lo spostamento del manufatto su un'area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista, che ogni significativa traslazione dell'edificio in relazione alla localizzazione contenuta nelle tavole progettuali, capace di incidere sul rispetto delle prescrizioni normative in tema di distanze minime dalle strade o dai confini nonché sulla destinazione urbanistica dei suoli (cfr. Cons. St., VI, n.10918/2022).
IMMOBILI
PERMESSO DI COSTRUIRE
Diritto urbanistico – Edilizia – Permesso in variante all'originario permesso di costruire – Termine di avvio e conclusione dei lavori – Decorrenza - Individuazione.
Il mero rilascio di un permesso in variante all'originario permesso per costruire non fa decorrere un nuovo termine di avvio e di conclusione dei lavori, il quale va sempre determinato con riferimento al titolo edilizio originario, con ogni conseguenza in ordine alla sua decadenza.
IMMOBILI
ABUSI EDILIZI
Diritto urbanistico – Art. 27, c. 2 d.P.R. n. 380/2001 – Abusi su aree ed edifici di cui all'art. 27, c. 2 d.P.R. n. 380/2001 – Sanzione nella misura massima – Disvalore colpito – Mancata spontanea ottemperanza all'ordine di demolizione – Consistenza ed entità dell'abuso – Non rileva.
In materia di abusi edilizi, la sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del D.P.R. n. 380 del 2001, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. Ciò che viene sanzionato dall'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001 non è la realizzazione dell'abuso edilizio in sé considerato (nel qual caso, evidentemente, rileverebbe la consistenza e l'entità dello stesso), bensì (unicamente) la mancata spontanea ottemperanza all'ordine di demolizione legittimamente impartito dalla P.A. per opere abusivamente realizzate in zona vincolata, che è condotta omissiva identica sia nel caso di abusi edilizi macroscopici, sia nell'ipotesi di più modesti abusi edilizi: il disvalore colpito è l'inottemperanza all'ingiunzione di ripristino inerente agli abusi in quelle particolari e circoscritte aree ed in quei particolari e circoscritti edifici, di cui all'art. 27, comma 2 dello stesso D.P.R. n. 380 del 2001 (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 12 dicembre 2023, n. 3732).
IMMOBILI
MANUFATTI ABUSIVI
Diritto urbanistico – Edilizia – Istanza di riclassificazione di area bianca – Presenza di manufatti abusivi non demoliti acquisiti al patrimonio dell'ente – Irrilevanza rispetto all'estensione dell'area – Rigetto dell'istanza – Illegittimità.
È illegittimo il provvedimento con cui il Comune rigetta l'istanza di riclassificazione dell'area bianca per la presenza "in loco" di manufatti abusivi non demoliti dall'istante e acquisiti al patrimonio dell'ente, allorquando tale presenza appaia irrilevante rispetto all'estensione dell'intera area di cui si chiede la riclassificazione e sia "scollegata" rispetto all'esigenza di imprimere doverosamente una disciplina urbanistica all'area in questione. (Pres. Barone, Est. Sidoti – A. s.r.l. (avv. Cagnes) c. Comune di Caltagirone (avv. Zarrella)
IMMOBILI
PANNELLI FOTOVOLTAICI
Diritto dell'energia – Diritto urbanistico – Edilizia – Pannelli fotovoltaici – Installazione nel centro storico – Prescrizione delle N.T.A. – "Colorazione simile ai coppi del centro storico" – Eccessiva indeterminatezza – Violazione del principio di legalità sostanziale
La prescrizione introdotta dalle N.T.A. secondo cui "i pannelli fotovoltaici devono essere di colorazione simile ai coppi del centro storico" - è eccessivamente indeterminata per poter fungere da parametro di legittimità sostanziale per le determinazioni amministrative applicative. Tale prescrizione, infatti, assume una valenza generica, priva di criteri ragionevolmente delimitati e orientativi per la condotta dei privati, e tale da fornire, di converso, all'amministrazione, nella sua applicazione, una discrezionalità illimitata sconfinante nell'arbitrio, in violazione del principio di legalità sostanziale dell'azione amministrativa. Infatti, non è solo la nozione di similarità ad avere carattere indeterminato, bensì anche il generico riferimento "ai coppi del centro storico" quale categoria unitaria omogenea, senza alcuna specificazione individualizzante rispetto allo specifico contesto di riferimento dell'intervento; in definitiva, la genericità eccessiva del criterio cromatico a monte, inidoneo ad indirizzare con ragionevole certezza l'investimento privato, ridonda in un potere ripristinatorio pubblico eccessivamente ampio, variabilmente dipendente dal giudizio di similarità di volta in volta espresso.


