CONDOMINIO

PARTI COMUNI

Condominio negli edifici – Parti comuni – Muri – Muro "divisorio" di due edifici adiacenti costituenti ciascuno un autonomo condominio ma ricompresi in un unico fabbricato – Situazione di c.d. supercondominio – Configurabilità – Uso da parte dei partecipanti – Art. 1102 c.c. – Applicabilità

Il muro "divisorio" di due edifici adiacenti, che, pur costituenti ciascuno un autonomo condominio, siano ricompresi in un unico fabbricato, configura una situazione di c.d. supercondominio ex art. 1117-bis cod. civ., in quanto più edifici hanno in comune uno dei beni ricompresi nella c.d. presunzione di condominio ex art. 1117, n. 1 cod. civ., sicchè l'uso che ogni partecipante ne fa, risulta sussumibile nell'art. 1102 cod. civ. (Nel caso di specie, rilevato che, nella circostanza, dalle aperture in contestazione non erano derivati pregiudizi al pari uso spettante agli altri partecipanti al supercondominio o alla destinazione del muro, avuto riguardo, in particolare, alla statica, alla sicurezza ed al decoro architettonico dei due edifici, la corte territoriale, in parziale riforma della sentenza gravata, ha rigettato le domande di riduzione in pristino del predetto muro perimetrale posto a divisione dei due contigui plessi condominiali).

CONDOMINIO

AMMINISTRATORE

Condominio negli edifici – Amministratore – Compenso – Lavori di ristrutturazione del fabbricato – Azione per il pagamento del compenso aggiuntivo – Prova del credito – Delibera assembleare – Idoneità

In tema di condominio negli edifici, la delibera assembleare di approvazione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato, una volta divenuta vincolante, costituisce anche il titolo che legittima l'amministratore ad ottenere la condanna del Condominio al pagamento del compenso aggiuntivo, nella misura ivi convenuta, maturato per lo svolgimento dell'attività straordinaria prestata in favore dell'ente di gestione.

CONDOMINIO

ASSEMBLEA

Condominio negli edifici – Assemblea – Deliberazioni invalide – Impugnazione – Vizio di omessa constatazione della regolare convocazione di tutti i condomini – Inammissibilità della domanda – Sussistenza – Fondamento

In tema di condominio negli edifici, è inammissibile, per difetto di interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. e per difetto di legittimazione ad agire ex art. 1441 cod. civ., la domanda di annullamento di una deliberazione assembleare, ove il condomino attore, pur ritualmente convocato, si sia limitato a dedurre che, nel relativo verbale, non sia stato dato atto della circostanza che tutti gli aventi diritto fossero stati regolarmente convocati in assemblea.

CONDOMINIO

ASSEMBLEA

Condominio negli edifici – Assemblea – Deliberazioni invalide – Impugnazione – Pronuncia di annullamento della delibera di approvazione dei lavori – Pagamento del compenso del direttore dei lavori – Riconoscimento del debito – Pretesa creditoria – Sussistenza

In tema di condominio negli edifici, qualora, dopo una pronuncia di annullamento della delibera assembleare di approvazione dei lavori, con conferimento dell'incarico al direttore degli stessi, risulti, agli atti del giudizio, l'intervenuto riconoscimento senza alcuna contestazione o riserva del debito da parte del Condominio, deve ritenersi provata la pretesa creditoria al relativo compenso professionale per l'attività prestata (Nel caso di specie, rilevata l'assenza di contestazione, nella documentazione prodotta, tra l'attività professionale svolta anteriormente o posteriormente alla delibera oggetto di causa, la corte territoriale, in riforma della pronuncia gravata, ha accolto il gravame, rigettando l'opposizione proposta dal Condominio appellato e confermando il decreto ingiuntivo opposto).

CONDOMINIO

SPESE CONDOMINIALI

Condominio negli edifici – Contributi e spese condominiali – Soggetti obbligati – Trasferimento unità immobiliare – Art. 63, comma 4, disp. att. c.c. – Ambito applicativo – Individuazione

In tema di condominio negli edifici, l'art. 63, quarto comma, disp. att. cod. civ., a tenore del quale "chi subentra nei diritti di un condòmino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente" si riferisce ai soli "contributi", ovvero agli importi dovuti da ciascun condòmino per far fronte alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza (Nel caso di specie, il giudice adito ha rigettato la domanda proposta dagli acquirenti di un immobile volta ad ottenere la condanna dell'alienante ex condomina alla restituzione, ai sensi della citata disposizione, della somma corrisposta al Condominio in esecuzione di una sentenza di condanna al risarcimento dei danni pronunciata in favore di un'impresa appaltatrice per i ritardati pagamenti e le sospensioni dei lavori imputabili ai condomini morosi tra i quali non figurava tuttavia la convenuta).

CONDOMINIO

SPESE CONDOMINIALI

Condominio negli edifici – Contributi e spese condominiali – Riscossione – Art 63 disp. att. c.c. – Condomini morosi – Azione del creditore di condanna alla consegna dell'elenco nominativo – Legittimazione passiva – Sussistenza in capo al Condominio debitore – Fondamento

In tema di condominio negli edifici, in caso di azione promossa dal creditore ex art. 63, comma 1, disp. att. cod. civ., onde ottenere la condanna alla comunicazione dell'elenco nominativo dei condomini morosi, la legittimazione passiva è in capo al Condominio trovando la relativa obbligazione quale suo titolare quest'ultimo, in persona del suo amministratore, e non già l'amministratore persona fisica. Nei confronti dei terzi, infatti, gli obblighi che gravano sull'amministratore sono l'espressione del suo potere di rappresentanza del Condominio e, quindi, ove inadempiuti, non comportano una sua responsabilità diretta e personale verso i terzi creditori, bensì una immediata responsabilità dell'ente di gestione che egli rappresenta (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi, il giudice adito, rilevato che, nella circostanza, il ricorrente aveva dimostrato la sua pretesa creditoria con la produzione di un titolo giudiziale, ha accolto la domanda e condannato il Condominio alla consegna dell'elenco nominativo dei condomini morosi, completo delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di essi, prevedendo, altresì, ex art. 614-bis cod. proc. civ., in caso di mancato rispetto dei termini, il pagamento di una somma pari ad euro 15,00 per ogni giorno di ritardo dalla consegna della documentazione, sino ad un massimo di 100 giorni).

CONDOMINIO

CONTROVERSIE

Condominio negli edifici – Controversie – Responsabilità per danno cagionato da cose in custodia – Art. 2051 c.c. – Configurabilità – Presupposti – Oneri probatori del danneggiato e del custode – Contenuti rispettivi – Fattispecie concernente incidente provocato dal cedimento di un gradino delle scale del fabbricato

Affinché possa configurarsi la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, è in concreto sufficiente che sussista il nesso causale tra il bene ed il danno arrecato, laddove tale tipo di responsabilità è esclusa dal caso fortuito. Ne consegue che a carico del danneggiato incombe l'onere di provare unicamente l'esistenza di un rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo; mentre il custode, che voglia liberarsi dalla sua responsabilità, deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso e quindi l'inidoneità in concreto della situazione a cagionare l'incidente (Nel caso di specie, nell'accogliere la domanda risarcitoria avanzata da un condomino dello stabile, infortunatosi in conseguenza di una caduta, il giudice adito ha ritenuto che la rottura di un gradino, sgretolatosi al passaggio dell'attore, in quanto ascrivibile ad una omessa manutenzione delle scale condominiali, fosse qualificabile come fattore di pericolo non fortuito, imputabile al Condominio convenuto anche in ragione del sua totale imprevedibilità).

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AZIONI GIUDIZIARIE

Condominio negli edifici – Azioni giudiziarie – Arbitrato irrituale – Domanda avente ad oggetto la formazione e/o la revisione delle tabelle millesimali – Compromettibilità in arbitrato – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento

In tema di condominio negli edifici, la domanda proposta dal condomino nei confronti del Condominio avente ad oggetto la formazione e/o la revisione delle tabelle millesimali non può essere devoluta ad arbitrato irrituale. Infatti, dovendo tali tabelle riflettere la reale consistenza dell'immobile, la loro determinazione esula dall'ambito dei diritti disponibili (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui il Condominio convenuto aveva opposto al condomino attore una clausola contenuta nel regolamento condominiale, la quale deferiva inappellabilmente alla nomina di un arbitro amichevole compositore qualsiasi controversia fosse insorta tra i comproprietari attinente comunque allo stabile od al regolamento medesimo, il giudice adito, pur rigettandola nel merito, ha ritenuto, preliminarmente, in rito, non compromettibile in arbitrato la domanda con la quale l'attore aveva chiesto di integrare le tabelle millesimali stabilendo i criteri di riparto delle spese di manutenzione, pulizia ed illuminazione delle scale e di raccolta dei rifiuti).

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