Catasto
Disciplina catastale delle strutture ricettive all'aperto
Oggetto: Aggiornamento catastale ai sensi dell'art. 7-quinquies del D.L. 9.8.2024, n. 113 (Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto).
La Ris. n. 67 del 20.12.2024 ha illustrato le disposizioni introdotte dall'art. 7-quinquies, D.L. 9.8.2024 n. 113 nella disciplina catastale delle strutture ricettive all'aperto, i conseguenti obblighi dichiarativi dei titolari di diritti reali delle unità interessate e le modalità di compilazione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale. In particolare, l'art. 7-quinquies ha disposto quanto segue con effetto dall'1.1.2025 (senza valenza interpretativa per il passato)
- al c. 1, che gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione (roulotte, camper, caravan e simili, "case mobili"), ubicati nelle strutture ricettive all'aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta (art. 30, DPR n. 1142/1949) per la determinazione della rendita catastale;
- al c. 2, che nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti di cui al c. 1 e di quelle non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti è aumentato rispettivamente dell'85 e del 55 per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari;
- al c. 3, che gli intestatari catastali delle strutture di cui al c. 1, dall'1.1.al 15.6.2025 devono presentare i conseguenti atti di aggiornamento del C.T. e del C.F.: atti di aggiornamento geometrico (art. 8, L. n. 679/1969), per l'aggiornamento della mappa catastale, nonché atti di aggiornamento (D.M. 701/1994) per l'aggiornamento del Catasto dei fabbricati, a pena delle sanzioni (art. 20, Regio D.L. n. 652/39, conv. da L. 1249/1939).
- al c. 4, che l'Ag. delle entrate, qualora rilevi la mancata presentazione degli atti di aggiornamento, attiva il procedimento ex art. 1, c. 277, L. n. 244/2007;
- al c. 5, che con D.M. Economia e finanze, di concerto con il Ministro del turismo, da emanare entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione, sono individuate le eventuali ulteriori fonti informative necessarie per le attività di monitoraggio;
- al c. 6, che, limitatamente all'anno 2025, i predetti atti di aggiornamento presentati entro il 15.6.2025, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1.1.2025.
Agevolazioni fiscali – Prima casa
Agevolazione "prima casa" e successione "mortis causa"
OGGETTO: Dichiarazione di successione presentata oltre il termine di 12 mesi (art. 31, comma 1, "TUS") – Richiesta agevolazione ‘'prima casa''
La Risoluzione n. 66/2024 ha preso posizione sulle richieste di riconoscimento dell'agevolazione "prima casa" (ex art. 69, c. 3, legge 342/2000) in sede di presentazione della dichiarazione di successione oltre il termine ordinario di 12 mesi dall'apertura della successione previsto dall'art. 31, c. 1, del "TUS" (D.Lgs. 346/1990) essendosi registrati comportamenti non uniformi da parte degli uffici territoriali.
Le conclusioni della Ris. 66/2024, alla luce anche degli orientamenti giurisprudenziali e di prassi, sono state le seguenti:
- se la dichiarazione di successione è presentata oltre il termine ordinario di 12 mesi, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio e, comunque, entro il termine di decadenza dell'azione di accertamento dell'omessa dichiarazione (ex art. 27, c. 4, "TUS"), la dichiarazione è liquidata dall'ufficio, che provvede ad effettuare il controllo delle imposte autoliquidate e ad irrogare le sanzioni per l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione (ex art. 50, "TUS");
- circa la emendabilità della dichiarazione di successione (Ris. N. 8/E/2012) i contribuenti possono procedere alla rettifica di errori contenuti nella dichiarazione di successione anche non meramente materiali o di calcolo, e gli Uffici sono tenuti a valutare tali rettifiche, a condizione che tali modifiche vengano dichiarate prima della notificazione dell'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta ovvero prima del decorso del termine ultimo previsto dall'art. 27, c. 3, del TUS, per la notifica del medesimo (2 anni dal pagamento dell'imposta principale): dunque, che la possibilità di richiedere l'agevolazione ‘'prima casa'', con dichiarazione integrativa o sostitutiva, trova un limite temporale nella notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta, ex art. 27, c. 3, del TUS;
- se la dichiarazione di successione è omessa, l'agevolazione ‘'prima casa'' può essere richiesta entro il termine di decadenza dall'azione di accertamento dell'omessa dichiarazione (dunque, entro 5 anni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione omessa – art. 27, c. 4), ferma la verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi necessari per fruire dell'agevolazione ‘'prima casa'', che devono sussistere al momento del trasferimento dell'immobile, che per gli acquisti mortis causa coincide con la data di apertura della successione (Cass. n.11101/2021 e circolare n. 207/2000);
- se la dichiarazione di successione è presentata oltre lo scadere del termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza, l'agevolazione ‘'prima casa'' non può essere richiesta in mancanza del suddetto requisito al momento dell'apertura della successione.
La Ris. 66/2024 conclude con l'invito agli Uffici a riesaminare le controversie pendenti e in caso di non conformità ad abbandonare la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni, fornendo al giudice elementi che possano giustificare la compensazione delle spese di lite qualora non sia stata acquisita la rinuncia del contribuente alla loro rifusione).
Imposte Indirette (IVA)
Interventi di rimozione barriere architettoniche
OGGETTO: IVA– Trattamento degli interventi previsti da un progetto, promosso da un Comune, di rimozione delle barriere architettoniche da realizzare in un museo al fine di consentirne la piena accessibilità.
L'interessante Risposta n. 267/2024 ha affermato l'applicabilità dell'aliquota IVA agevolata al 4 per cento (n. 41 ter, Tab. "A" parte II del DPR n. 633/72) agli interventi che un Comune intende realizzare, attraverso specifici contratti di appalto, al fine di rendere più accessibile un museo, in considerazione della portata oggettiva della disposizione, che ha inteso incentrare attenzione alla natura delle opere da realizzare piuttosto che allo status di invalidità del soggetto beneficiario delle stesse (Ris. 70/E/2002), ma unicamente nella misura in cui siano realizzati in coerenza con le prescrizioni dettate dalle linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale (D.M. 28.3.2008) che, a sua volta, richiama i criteri tecnici del D.M. n. 236/1989 (emanato in attuazione dell'art. 1, L. n. 13/1989) e sia comprovato che gli stessi verranno effettuati in ragione dell'adeguamento del museo alle esigenze di chiunque e, in particolare, delle persone con una capacità motoria ridotta o impedita sia in forma permanente sia temporanea, potendosi qualificare, in tal modo, i medesimi interventi come diretti al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche e, quindi, in ultima analisi a consentire la piena fruibilità, ''accessibilità'' e ''inclusività'' del museo stesso
Imposte dirette - Superbonus
Cessione delle rate della detrazione
OGGETTO: art. 119, comma 8 quinquies, D.L. 34/2020 - cessione a Poste Italiane S.p.A. della seconda, terza e quarta rata della detrazione spettante.
L'Istante ha effettuato nel 2022 interventi Superbonus per complessivi euro 50.500,00 e ha poi ceduto a Poste Italiane SpA nel 2024 parte dei crediti fiscali relativi, per Euro 41.662,50 corrispondenti alla seconda, terza e quarta rata della detrazione spettante mentre la prima rata (Euro 13.887,50) non è stata oggetto di cessione né di detrazione nella dichiarazione dei redditi per l'anno2022. Ciò premesso, l'Istante chiede come utilizzare il credito non ceduto e non fruito in detrazione nella dichiarazione dei redditi.
La Risposta n. 262/2024, richiamati la disposizione del c. 8 quinquies dell'art. 119 (introdotta dall'art. 2, c. 3sexies, del D.L. n. 11/2023 (L. n. 38/2023) e i chiarimenti forniti con la circolare n. 13/E/2023 (par. 1.5), ricorda che possono esercitare l'opzione per la ripartizione del Superbonus in dieci quote annuali di pari importo i contribuenti che scelgono di non indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 la spesa sostenuta in tale anno posto che la ratio legis è di consentire la ripartizione della detrazione su un periodo più ampio (10 anni in luogo dei 4 previsti per le spese sostenute nel 2022) e non, invece, la ripartizione della singola quota annuale della detrazione. Detta opzione, pertanto, non può essere esercitata se, pur non essendo stata indicata nella dichiarazione dei redditi la prima rata della detrazione spettante, sia stata effettuata la cessione delle rate residue relative alle spese del 2022. L'Agenzia conclude, pertanto, che l'Istante non può optare per la predetta ripartizione della detrazione in dieci quote annuali, ma può presentare il Modello redditi persone fisiche integrativo del mod.730/2023 indicando, per intero, la prima rata della detrazione (euro 13.887,50).
Imposte indirette - IVA
Trattamento IVA per lavori di messa in sicurezza e fornitura di beni acquistati
OGGETTO: IVA – Trattamento applicabile alla realizzazione di lavori di messa in sicurezza e alla fornitura di beni acquistati per detti lavori, effettuati da una società nei confronti di un'associazione di promozione sociale avente in gestione il sito su cui verranno realizzati.
Con la Risposta n. 261/2024 l'Agenzia ha espresso parere contrario all'applicabilità dell'aliquota IVA 10 per cento di cui al n. 127 quinquies della Tabella "A" Parte III del DPR n. 633/72 poiché nel caso di specie gli interventi volti alla messa in sicurezza del percorso di visita sotterraneo di una Galleria non risultano riconducibili ad alcuna opera di urbanizzazione, primaria o secondaria, che sono quelle tassativamente indicate nell'art. 4, L. n. 847/1964, come integrato dall'art. 44, L. n. 871/1971, a cui rimanda espressamente il n. 127quinquies, attualmente riprodotte nell'art. 16 del T. U. sull'edilizia DPR n. 380/2001 (cfr. Risposte 184/2022 e n. 61/2024).
Peraltro, l'intervento non può fruire neppure dell'aliquota 10 per cento prevista per la realizzazione degli edifici assimilati, ricompresi nel medesimo n. 127quinquies, in quanto per detti edifici l'agevolazione Iva si rende applicabile nella misura in cui gli stessi vengano utilizzati per il perseguimento di finalità di istruzione, cura, assistenza e beneficenza (circolare 1/E/1994 e Risposta 768/2021). Conseguentemente, non si rende applicabile l'aliquota del 10 per cento neanche alle cessioni di beni (n. 127sexies) della medesima Tabella poiché il beneficio è strettamente correlato alla realizzazione degli edifici al n. 127quinquies).
Imposte indirette - IVA
Applicazione dell'IVA nella fatturazione relativa a un raggruppamento temporaneo di imprese
OGGETTO: Raggruppamento temporaneo di imprese – appalto pubblico – fatturazione della quota per ''adeguamento prezzi'' finanziato con il ''Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche'' – D.M. n. 381 del 6.12.2022.
La Risposta n. 259/2024 Ha esaminato alcuni aspetti relativi all'applicazione dell'IVA nella fatturazione relativa a un raggruppamento temporaneo di imprese.
L'Agenzia, in base alla documentazione prodotta, evidenzia che il raggruppamento temporaneo cui partecipa l'istante "ALFA" (società cooperativa di produzione e lavoro che ha partecipato, insieme alle società BETA, GAMMA e DELTA (''Mandanti''), al bando indetto da un Comune per l'affidamento di un appalto pubblico finanziato dall'Unione europea e che per la partecipazione all'appalto e l'esecuzione dei lavori hanno costituito un Raggruppamento temporaneo d'imprese (RTI) di tipo misto per quote, conferendo ad Alfa apposito mandato con rappresentanza) sembra non avere rilevanza esterna poiché l'atto costitutivo precisa che il raggruppamento «non instaura alcuna società di fatto fra le imprese, né determina di per sé una organizzazione o associazione fra le stesse, ognuna delle quali conserva, pertanto, la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.» ed inoltre dispone che Alfa, in qualità di mandataria, può «coordinare l'invio delle fatture emesse dalle Imprese riunite ai Committenti, sollecitare i pagamenti, incassare le somme dovute sia in acconto che a saldo, dando quietanza dei pagamenti ricevuti e provvedendo a versare il corrispettivo spettante alle Mandanti in proporzione alle prestazioni eseguite».
Pertanto (principio di diritto n. 17/2018 e risposta ad interpello n. 47/2024), i singoli componenti sono tenuti ad emettere la propria fattura nei confronti della stazione appaltante relativamente ai lavori di competenza effettuati, che la capogruppo può inoltrare al committente. In alternativa, la medesima può, d'intesa con gli altri componenti del gruppo, assolvere anche al compito di emettere direttamente le fatture, ma esclusivamente ''in nome e per conto degli altri'', dando evidenza direttamente nel documento di aver assolto a tale compito, in conformità a quanto disposto dall'art. 21, commi 1 e 2, lettera n), del DPR n. 633/72. Tale obbligo di fatturazione separata da parte delle mandanti ricorre anche con riferimento alle somme corrisposte a titolo di ''revisione prezzo'' con le modalità descritte nell'istanza di interpello. Al riguardo, l'Agenzia evidenzia che tale modalità di fatturazione non è in contrasto con quanto disposto dall'art. 5, D.M. n. 381/2022 («Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art. 1, c. 4, i soggetti di cui all'art. 2, c. 1, assegnano il contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo all'impresa mandataria, che provvede ad attribuire le risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento in base ad accordi intercorsi tra le medesime imprese». Detta disposizione, infatti, disciplina solo l'aspetto finanziario, ossia le modalità di erogazione dei fondi pubblici, e non anche gli obblighi di certificazione, sicché non è consentito derogare alla disciplina fiscale. Pertanto, assolti gli obblighi di fatturazione con le modalità descritte, non si ravvisano impedimenti di natura fiscale ad ammettere che il pagamento delle singole fatture con le risorse del Fondo sia eseguito direttamente nelle mani della mandataria per conto delle singole mandanti, fermo che il pagamento del corrispettivo per i servizi resi determina il momento impositivo ai fini IVA e il sorgere dei conseguenti obblighi fiscali in capo alle singole mandatarie e al Comune, anche quando sia effettuato nelle mani di un terzo.
Imposte dirette - "Superbonus"
Chiusura attività professionale e utilizzo dei crediti d'imposta da "Superbonus''
Oggetto: Cessazione attività professionale – utilizzo crediti d'imposta art. 121, D.L. n. 34/2020
La chiusura dell'attività professionale non impedisce al professionista di continuare ad utilizzare i crediti d'imposta da "Superbonus'', presenti nel proprio cassetto fiscale, in compensazione con le imposte riferite alla propria sfera personale, anche laddove i medesimi siano maturati nell'ambito della propria attività professionale, ovvero siano stati acquistati in tale contesto, non essendo contemplato dalle norme alcun impedimento al riguardo. I predetti crediti non potranno essere utilizzati direttamente in sede di dichiarazione annuale, ma solo nel mod. F24.
Imposte dirette - "Superbonus"
Opzione per la ripartizione della detrazione in dieci quote annuali
Oggetto: Art. 119, comma 8 quinquies, D.L. 34/2020 ("Rilancio") e opzione per la ripartizione della detrazione in dieci quote annuali solo per una parte delle spese sostenute nel 2022.
Unica proprietaria di un edificio unifamiliare ha sostenuto nel 2022, congiuntamente al coniuge, spese per interventi (''trainanti'' e ''trainati") di risparmio energetico ammesse al Superbonus, non indicate nella dichiarazione dei redditi relativa a tale anno, e chiede se per una parte di tali spese possa avvalersi della ripartizione della detrazione in dieci quote annuali prevista dall'art. 119, c. 8 quinquies, del D.L. 34/2020 mentre per le altre spese sostenute sempre nel 2022 possa fruire della detrazione in quattro anni.
L'Agenzia risponde favorevolmente, ritenendo la richiesta in linea con la ratio della disposizione e non sussistendo specifiche preclusioni normative, non essendo previsto che tale opzione debba riguardare tutte le spese sostenute nel 2022.
Pertanto, l'Istante può: presentare il Mod. Redditi persone fisiche integrativo del mod. 730/2023, indicando le spese sostenute nel 2022 da ripartire in quattro quote annuali di pari importo; optare nella dichiarazione dei redditi relativa al 2023 per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo (ex c. 8 quinquies dell'art. 119, D.L. 34/2020) della detrazione spettante con riferimento alle altre spese sostenute nel 2022.
Imposte indirette (IVA)
Cessione case prefabbricate a cliente italiano non soggetto passivo IVA
Oggetto: Regime OSS – Fornitore soggetto passivo non residente – Cessione case prefabbricate a cliente italiano non soggetto passivo IVA – Aliquota IVA applicabile
Un soggetto passivo IVA, stabilito in uno Stato dell'Unione europea, che produce case prefabbricate, aderisce al regime "One Stop Shop" (OSS) e segnala di vendere case prefabbricate a clienti, anche italiani, non soggetti passivi IVA, con riferimento a un cliente ''privato'' italiano chiede chiarimenti in merito a:
1) possibilità di assoggettare la cessione della casa prefabbricata alle aliquote ridotte del 4 per cento e del 10 per cento nel caso di presentazione, da parte del cliente, di una dichiarazione per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata;
2) requisiti delle fatture di vendita oggetto di aliquota ridotta;
3) eventuale registrazione delle stesse presso l'Agenzia delle entrate o altro ente in Italia; 4) conseguenze in cui incorre se applica un'aliquota agevolata a seguito di una falsa dichiarazione/ attestazione dei requisiti da parte del cliente.
Dopo avere ricordato che l'One Stop Shop (OSS o Sportello Unico) è un regime opzionale IVA che, in via di semplificazione, consente a un soggetto passivo di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro (quello dove è identificato ai fini IVA), a fronte di operazioni effettuate a favore di privati consumatori UE (cessioni di beni o prestazioni di servizi) (B2C) e che lo Stato UE di identificazione provvederà poi alla ripartizione dell'imposta tra i vari Stati UE di consumo di beni e servizi, in base agli importi delle transazioni ivi effettuate, rilevanti ai fini IVA, l'Ag. delle Entrate ha risposto ricordando che alle cessioni di case prefabbricate in legno (Ris. Min 503351/1974) si applica l'aliquota IVA ordinaria al 22 per cento quando il cliente "acquista i pezzi della casa prefabbricata e li fa montare e mettere in opera dalla stessa impresa che li produce o da terzi'' (come sembra essere nel caso di specie, anche perché, tra le possibilità di acquisto prospettate sul sito internet societario, non sembra contemplata l'impiantistica) oppure l'aliquota IVA del 4% o del 10% quando "il committente affida ad un'impresa la costruzione di una casa, da effettuare con i pezzi fabbricati dall'impresa stessa'', in questo secondo caso, infatti, ''l'impresa assume l'obbligo di consegnare la casa costruita e completa, sia pure con i pezzi da essa prodotti, e, pertanto, ''avendo la cessione per oggetto un'abitazione, si applicano le pertinenti agevolazioni IVA, al ricorrere delle relative condizioni.
Imposte indirette - Registro
Fruizione delle agevolazioni "Prima casa under 36"
Oggetto: Fruizione delle agevolazioni "Prima casa under 36" – D.L. 30.12.2023, n. 215 (legge 23.2.2024 n. 18) - Proroga dei termini per la spettanza del beneficio – Stipula del contratto definitivo entro il 31 dicembre 2024, se preceduto da un preliminare registrato entro il 31 dicembre 2023.
Il Principio di diritto n. 5/2024 ha sottolineato che la possibilità di applicare l'agevolazione "Prima casa under 36"in relazione agli atti definitivi stipulati entro il 31.12.2024 è subordinata alla condizione che sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione entro il termine finale di cui al c. 9 dell'art. 64 del D.L. n. 73/2021, ossia entro il 31.12.2023 (cfr. Circolare n. 14/E del 18.6.2024), e che, sulla base del tenore letterale della disposizione che ha ampliato l'ambito temporale di applicazione del beneficio, l'agevolazione "prima casa under 36" può trovare applicazione, al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma, in relazione agli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 anche relativi a contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell'entrata in vigore dell'art. 64 del D.L. n. 73/2021.
Imposte indirette - Registro
Acquisto ''prima casa'' in Italia da parte di un soggetto «trasferito all'estero per ragioni di lavoro
Oggetto: Agevolazione ''prima casa'' - soggetto AIRE rientrato in Italia
La Risposta a Interpello n. 238/2024, alla luce della vigente formulazione della Nota II bis, 1° c., lettera a), dell'art. 1, Tariffa parte prima del DPR n. 131/86 ("TUR"), come modificata dall'art.2, c. 1, del D.L. n. 69/2023, concernente l'applicazione dell'agevolazione per l'acquisto della ''prima casa'' in Italia da parte di un soggetto «trasferito all'estero per ragioni di lavoro», nonché della circolare 3/E/2024, ha precisato che possono accedere al beneficio, tra l'altro, le persone fisiche che, contestualmente al ricorrere dei requisiti, «siano trasferite all'estero per ragioni di lavoro» al momento dell'atto di acquisto dell'abitazione in Italia. Il requisito del trasferimento all'estero per lavoro «deve sussistere già al momento dell'acquisto dell'immobile». Tale circostanza è dirimente, in senso negativo, nel caso oggetto dell'Interpello in questione in cui l'Istante è rientrato in Italia e al momento dell'acquisto dell'immobile svolgeva la propria attività lavorativa in Italia.
Ciò posto, la Risposta ritiene anche che, nella fattispecie in esame, l'Istante non possa procedere alla rettifica della dichiarazione precedentemente resa nell'atto di acquisto in relazione al trasferimento della residenza, entro 18 mesi dall'acquisto, tramite un atto integrativo, redatto con le medesime formalità giuridiche dell'atto di acquisto, poiché il mancato rispetto dell'impegno assunto in atto a trasferire la residenza entro 18 mesi nel Comune ove è ubicato l'immobile comporta la decadenza dalle agevolazioni fruite per l'acquisto della ''prima casa'' (cfr. Ris. n. 105/2011).
L'acquirente istante aveva infatti dichiarato in atto che «l'immobile è ubicato nel Comune ove intende stabilire la propria residenza entro diciotto mesi» dall'acquisto. E nella richiesta di interpello aveva fatto presente di essere interessata al mantenimento della residenza all'estero e l'iscrizione all'A.I.R.E. e, dunque, per conservare le agevolazioni, chiedeva di poter rettificare la dichiarazione precedentemente resa in relazione al trasferimento della residenza, entro 18 mesi dall'acquisto, tramite un atto integrativo del precedente atto d'acquisto, da registrare presso lo stesso Ufficio di registrazione dell'atto originario.
Imposte dirette -"Superbonus"
Superbonus: contributo a fondo perduto
Oggetto: Determinazione della percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto riconosciuto ai sensi dell'art. 1, c. 2, D.L. 29.12.2023, n. 212, convertito da L. 22.2.2024, n. 17.
Il Provvedimento Direttoriale prot. n. 431551 del 29.11.2024 ha determinato nella misura del 100 per cento la percentuale (per il calcolo del contributo da erogare ai sensi dell'art. 1, c. 2, del D.L. 29.12.2023, n. 212 conv. da L. 22.2.2024, n. 17) di cui al punto 3.4 del recente provvedimento del Direttore dell'Ag. Entrate prot. n. 360503 del 18.9.2024 è pari al cento per cento cosicché l'importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto risultante dall'ultima istanza validamente presentata ai sensi del richiamato Provvedimento del 18.9.2024, in assenza di rinuncia.
L' art. 1, c. 2, del D.L. 212/2023 ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che sostengono nell'anno 2024 spese relative a interventi edilizi per le quali spetta una detrazione d'imposta nella misura del settanta per cento (art. 119, comma 8bis, 1° periodo, del D.L. "Rilancio" n. 34/2020) e che si trovano in particolari condizioni reddituali (art. 119, c. 8-bis e 8-bis.1, D.L. 34/2020). Con D.M. dell'economia e delle finanze del 6.8.2024 (G.U. del 5.9.2024) sono stati individuati i soggetti beneficiari del contributo, le spese ammesse al contributo e le modalità di erogazione. Con provvedimento del Direttore dell'AdE prot. n. 360503 del 18.9.2024 sono state definite le modalità di attuazione del contributo a fondo perduto in oggetto; in particolare, è stato previsto che: - l'istanza poteva essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2024; - l'AdE, al termine del periodo di presentazione, procedeva a ripartire le risorse finanziarie stabilite dall'art. 9, c. 3, del D.L. 18.11.2022, n.176, sulla base degli importi dei contributi richiesti indicati nelle istanze validamente presentate. Se le risorse stanziate fossero state sufficienti per l'erogazione integrale di tutti i contributi richiesti, l'AdE avrebbe determinato l'ammontare del contributo in misura pari al cento per cento dell'importo richiesto; la percentuale sarebbe stata comunicata con successivo Provvedimento Direttoriale.
Imposte dirette - "Superbonus"
Crediti edilizi – blocco compensazioni
Oggetto: Crediti edilizi – blocco compensazioni ex art. 121, c. 3 bis, D.L. n. 34/2020 – liquidazione giudiziale–compensazione ex art. 155 CCII
La Risposta n. 237 del 29.11.2024 ha esaminato l'interpello del curatore di una società in liquidazione giudiziale che alla data della dichiarazione della liquidazione giudiziale risultava titolare presso la Piattaforma cessione crediti dell'Ag. Entrate di crediti di imposta relativi ai contributi ed agevolazioni previsti dagli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020.
La società – che ha ingenti debiti erariali scaduti (per IRES, IRAP e IVA) e ulteriori debiti erariali dovuti per il 2023 ed è destinataria di cartelle/avvisi dell'Ag. Entrate Riscossione – sta valutando di cedere a terzi i crediti di imposta tramite procedure competitive per poi ripartire il ricavato tra i creditori secondo le norme di legge, nel rispetto della "par condicio" e delle cause di prelazione previste dal codice civile.
A tal fine il curatore chiede di conoscere l'orientamento dell'Ag. Entrate in merito «all'utilizzabilità dei crediti maturati al di fuori della compensazione con ruoli erariali». In particolare, l'incertezza giuridica riguarda la natura di tali crediti che, se qualificabili quali crediti verso l'Erario, incontrerebbero un duplice ostacolo rappresentato:
- dall'art. 121, c. 3bis del D.L. 34/2020: in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali l'utilizzabilità in compensazione dei crediti d'imposta presenti nella piattaforma è sospesa fino a concorrenza degli importi dei ruoli e carichi;
- dal Codice della Crisi dell'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n.14/2019 che all'art. 155, riproponendo la formulazione del vecchio art. 56 L.F., consente ai terzi di compensare i propri debiti verso il debitore assoggettato a liquidazione giudiziale con i crediti, ancorché non scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale. Il timore del Curatore è quindi che l'Ag. Entrate possa bloccare la cessione a terzi dei crediti d'imposta opponendo la compensazione con i maggiori debiti fiscali della società.
La Risposta dell'Ag. Entrate
- Quanto al c. 3 bis dell'art. 121, D.L. 34/2020, ricorda che le modalità di attuazione e la decorrenza devono essere definite con regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze, allo stato mancante, cosicché la sospensione dell'utilizzo in compensazione dei crediti non può ritenersi ancora applicabile;
- evidenzia, però, che resta ferma la disposizione del c. 49 quinquies dell'art. 37, D.L. n. 223/2006, recentemente modificata dall'art. 1, c. 94, lettera b), L. 213/2023 e richiamata dallo stesso art. 121, c. 3 bis, D.L. 34/2020, ai sensi della quale, in presenza di debiti scaduti per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, è esclusa la facoltà di compensare non solo i crediti relativi ad imposte erariali, ma anche quelli agevolativi, indipendentemente dalla natura degli stessi, ricorda che il blocco della compensazione può essere rimosso solo con il versamento dei ruoli scaduti e che al riguardo (circolare 16/E/2024) l'Ag. Entrate ha chiarito che il nuovo c. 49 quinquies consente il pagamento, anche parziale, delle somme affidate per imposte erariali e relativi accessori mediante l'utilizzo in compensazione dei crediti concernenti le sole imposte erariali;
- conclude, però, che nel caso di specie assume particolare rilevanza lo stato di liquidazione giudiziale della società istante poiché in tale circostanza (Risp. n 439/2023) si applica l'art. 155 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa), ex art. 56 L.F., secondo cui «i creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest'ultimo, ancorché non scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale». Questa norma speciale prevale sulle altre sopra richiamate, indipendentemente dalla natura dei crediti vantati, essendo prioritaria l'esigenza di garantire un incasso certo, sia pure mediante compensazione anche con crediti agevolativi, a fronte del rischio di un pagamento falcidiato all'esito della procedura.
Imposte locali - IMU
Aliquote IMU
Oggetto: Linee guida per l'adozione e la trasmissione del prospetto delle aliquote IMU
Con il comunicato del 28.11.2024 e l'aggiornamento delle- Linee guida per l'elaborazione e la trasmissione del prospetto delle aliquote IMU (Art.1, commi 745-780, L. 27.12.2019 n. 160) il Ministero delle Finanze ha fornito ai Comuni indicazioni per l'utilizzo dell'applicazione informatica, disponibile all'interno dell'apposito Portale, attraverso la quale i comuni devono elaborare e trasmettere al Dipartimento delle finanze il prospetto delle aliquote IMU.
In particolare, il Comunicato ha ricordato che, stante l'obbligo per i Comuni dal 2025 di adottare il Prospetto delle aliquote dell'IMU, in mancanza dell'elaborazione e della trasmissione dello stesso tramite l'apposita procedura informatica, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1, L. n. 160/2019, conseguenza riguardante anche il caso in cui il Comune abbia stabilito, nel rispetto dei requisiti di cui al c. 755, l'aliquota dell'IMU oltre la misura massima dell'1,06 per cento (c.d. maggiorazione). Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una prima delibera secondo le modalità sopra indicate. Il Prospetto deve essere approvato con espressa delibera (che non va trasmessa al Dipartimento delle finanze ma ne devono essere soltanto indicati gli estremi nella successiva fase di trasmissione del Prospetto) e trasmesso entro il termine perentorio del 14.10.2025 al Dipartimento delle finanze.


