1. Compilazione del quadro
Nella dichiarazione dei redditi 2026 dei contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario occorre prestare la massima attenzione alla corretta - e, soprattutto, completa - compilazione del quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche.
Il quadro RS deve essere compilato dai soli contribuenti che aderiscono al regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni di cui all’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge 190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, al fine di fornire all’amministrazione finanziaria gli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi dall’art. 1, comma 69 e 73, della legge 190/2014.
I contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario non hanno l’obbligo di tenere la contabilità e le scritture contabili, sono esonerati dall’IVA e non sono soggetti alle imposte sui redditi e relative addizionali ma esclusivamente ad un’imposta sostitutiva.
Per tale motivo essi, secondo la normativa vigente, devono fornire almeno alcune informazioni minime per consentire all’amministrazione finanziaria di porre in essere le varie attività di controllo.
A tal fine occorre compilare il Quadro RS della dichiarazione dei redditi.
Attraverso questa sezione, la cui compilazione è obbligatoria, il contribuente forfetario trasmette alcune informazioni inerenti la propria attività, che non influiscono sul reddito imponibile, ma che richiedono comunque l’attenzione di colui che redige la dichiarazione.
La sezione del quadro RS si può considerare divisa in tre sotto-sezioni:
- una che riguarda tutti i contribuenti in regime forfetario;
- una che riguarda solo coloro che esercitano attività d’impresa;
- una che interessa solo i lavoratori autonomi.
Le istruzioni del modello Redditi precisano che, in caso di svolgimento di più attività, i valori da indicare dovranno essere individuati cumulativamente.
A) La prima sezione, quella interessata dai righi RS371 – RS372 – RS373, è una sorta di obbligo informativo richiesto in conseguenza del fatto che i contribuenti forfetari non emettono la Certificazione Unica autonomi.
Qui occorre indicare i dati dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta d’acconto alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. 600/1973 e successive modificazioni, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 69, della citata legge 190/2014.
Nello specifico, occorre indicare:
- in colonna 1 il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta d’acconto;
- in colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi.
Nel caso siano stati corrisposti più compensi o redditi, occorre compilare un distinto rigo per ciascun soggetto percettore.
B) La successiva sotto-sezione, denominata “Esercenti attività d’impresa”, è composta da quattro righi:
- nel rigo RS375, il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta;
- nel rigo RS376, l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
- nel rigo RS377, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali: i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni; i canoni di noleggio; i canoni d’affitto d’azienda. Si precisa che in questo rigo vanno indicati anche i costi sostenuti per il pagamento di royalties;
- nel rigo RS378, l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.
C) L’ultima sotto-sezione, denominata “Esercenti attività di lavoro autonomo”, richiede la compilazione di un solo rigo, il rigo RS381 denominato “Consumi”, sul quale il contribuente dovrà indicare la somma complessiva delle spese sostenute per:
- “i servizi telefonici compresi quelli accessori”;
- “i consumi di energia elettrica”;
- “i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli”.
2. Sanzioni e controlli
L’obbligo di compilazione delle sezioni del quadro RS fa parte degli obblighi informativi che discendono direttamente dalla legge istitutiva (ex art. 1, comma 73 della legge 190/2014). Anche se trattasi di elementi non rilevanti ai fini della determinazione del reddito, il mancato assolvimento espone il contribuente a sanzione amministrativa da euro fissa da 250 a 2.000 euro, così come è avvenuto nel corso di controlli e accessi brevi a cura dell’Agenzia delle Entrate.
3. Chiarimenti
In che misura vanno indicati i costi promiscui nel Quadro RS per i forfettari?
Per i forfettari, i costi promiscui, ovvero quelle spese che vengono utilizzate sia per l’attività professionale/d’impresa che per scopi personali o familiari, vanno indicati nel Quadro RS nella misura del 50%.
Questa indicazione deriva da chiarimenti dell’Agenzia delle entrate e da interpretazioni condivise dalla prassi. L’obiettivo è fornire un dato che, pur non essendo legato a una deducibilità analitica (che non esiste nel regime forfettario), consenta all’Agenzia di avere un’idea più precisa della struttura dei costi del contribuente.
Gli importi vanno indicati inclusi IVA?
Sì, gli importi dei costi vanno indicati nel Quadro RS al lordo dell’IVA. Per i forfettari, l’IVA sugli acquisti e sulle spese è un costo indeducibile, poiché non hanno diritto alla detrazione dell’IVA. Di conseguenza, l’IVA rappresenta un onere a tutti gli effetti e deve essere inclusa nell’importo totale del costo da riportare nel Quadro RS.
Devono obbligatoriamente essere documentati da fattura?
Sì, le spese da indicare nel Quadro RS devono obbligatoriamente essere documentate da fattura.
Questo è un punto cruciale. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che nel Quadro RS vanno inserite solo le spese documentate da fattura. Ciò significa che: scontrini fiscali o ricevute non fiscali non sono sufficienti per la compilazione del Quadro RS.
Se un costo non è documentato da fattura intestata al contribuente forfettario, anche se è stato sostenuto e riferibile all’attività, non va indicato nel Quadro RS.
Questa richiesta di documentazione tramite fattura serve all’Agenzia delle Entrate per effettuare controlli incrociati e verificare la veridicità dei dati dichiarati, soprattutto con l’avvento della fatturazione elettronica.


