Condominio

Responsabilità condivisa per la caduta in cortile, risarcimento parziale poiché la buca era nota alla vittima

Il condomino aveva segnalato la pericolosità della situazione, ma l’incidente era avvenuto in piena notte quando c’era poca illuminazione

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di Gianpaolo Aprea

Il danneggiato che è a conoscenza della buca nel cortile condominiale, deve essere risarcito? Troviamo la risposta in una interessante pronuncia del Tribunale di Napoli.

I fatti di causa

Un condomino mentre transitava a piedi nel cortile del condominio, rovinava al suolo a causa di una buca presente sul manto, provocata dalla mancanza di alcuni sanpietrini e non segnalata né visibile. L'istante a causa di tale evento riportava lesioni personali.Il giudizio di primo grado, si concludeva con il rigetto della domanda attorea. Il Giudice di pace di Napoli ha escluso l'applicabilità dell'articolo 2051 Codice civile e dell'articolo 2043 Codice civile e il lesionato ricorre in Tribunale.

I riferimenti del Codice

Secondo un orientamento giurisprudenziale per lungo tempo incontrastato, in ordine ai danni subiti dall’utente in conseguenza della presunta omessa o insufficiente manutenzione di un'area ad uso comune, come ad esempio un'area cortilizia condominiale, il referente normativo della responsabilità del condominio sarebbe costituito dall’articolo 2051 Codice civile e non dall’articolo 2043 Codice civile. L'articolo 2051 stabilisce una responsabilità oggettiva (ossia sussistente anche se non c'è malafede o colpa) in capo al proprietario di un bene (mobile o immobile) per i danni dallo stesso procurati a terzi. La norma in questione stabilisce che «ciascuno è responsabile del danno causato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».

Per dimostrare la responsabilità del condominio è necessario provare che vi sia stato il «rapporto di causalità» tra l'area condominiale pericolosa e la caduta. Secondo la giurisprudenza pressoché unanime custodire un bene significa avere un effettivo potere fisico sulla cosa e costituisce estrinsecazione del dovere di vigilare e di tenere la cosa sotto controllo in modo da impedire che produca danni a terzi. Pertanto il custode è presunto responsabile dei danni provocati dalla cosa custodita, anche se essa non è intrinsecamente pericolosa, ma diviene nociva in conseguenza di un processo dannoso provocato da elementi esterni; ciò a meno che il custode non dimostri che il danno è derivato da caso fortuito, ivi compreso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato.

Il rapporto tra la custodia della cosa e l’evento lesivo

Ai fini della configurabilità della responsabilità ex articolo 2051 Codice civile è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia della cosa con l'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale del bene che comporti il dovere di intervento su di essa, che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. Nell'ambito del condominio l'ente, quale c ustode dei beni e servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo dei danni da queste cagionate, sia ai condòmini che a terzi.

Quindi, il condominio può essere chiamato a rispondere ex articolo 2051 in conseguenza dei danni provocati dalla difettosità od omessa manutenzione della cosa comune. Grava, infatti, sull'ente, in qualità di custode, l'obbligo di mantenerla e conservarla in maniera tale da evitare danni a terzi. Nel caso di responsabilità da cose in custodia, il danneggiato deve provare un'oggettiva relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, nel mentre il condominio danneggiante, per esonerarsi da responsabilità deve provare che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi che nemmeno con l'ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla norma quale scriminante della responsabilità del custode.

Conclusioni

Nel caso di specie il lesionato era a conoscenza dell'esistenza della buca, tanto da averla egli stesso segnalata all'amministratore del condominio, ma come confermato dai testimoni, l'evento si verificava di sera ed il cortile condominiale era poco illuminato.Pertanto il Tribunale di Napoli con la sentenza 5141/2022 pubblicata il 24 maggio 2022 attribuisce la responsabilità del sinistro per il 70% al condominio e per il restante 30% al danneggiato.

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