La Corte di appello di Venezia ha esaminato, con recente sentenza 369 pubblicata il 15 febbraio 2023, una singolare e insolita questione riguardante l'apertura di credito bancario la cui cospicua esposizione debitoria, scaturita dalle morosità di taluni condòmini, venne ripianata, nelle vesti di garante, dall'amministratore del condominio. L'ottenimento del rimborso di quanto anticipato ha impegnato due gradi di giudizio.
Il giudizio di prime cure
Il pregresso amministratore di un condominio ottenne, contro quest'ultimo, decreto monitorio. Ingiunse il pagamento di una cospicua somma corrisposta nelle vesti di garante di un istituto bancario relativamente all'apertura di credito in conto corrente a favore del condominio. L'ente condominiale propose opposizione rilevando l'inesistenza e l'inefficacia del contratto non avendo l'assemblea autorizzato la stipula ed essendosi limitata a deliberare soltanto l'accensione del conto corrente. Pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il giudice di prime cure accolse l'opposizione e revocò il decreto monitorio.
Osservò che, in applicazione dell'articolo 1952, comma 2, del Codice civile, il debitore principale poteva opporre legittimamente al fideiussore, che aveva pagato senza aver dato preventivo avviso, tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale. Risultava manchevole la prova che il condominio avesse autorizzato l'apertura della linea di credito. Tant'è che nella delibera assembleare si evinceva l'autorizzazione all'apertura del solo conto corrente. Inoltre, la stipula del contratto di credito integrava un atto di straordinaria amministrazione per cui necessitava di apposito deliberato assembleare.
Ne conseguiva che il contratto era stato perfezionato da un falso procuratore sicché era stato travolto, nei riguardi dell'ente condominiale, dalla inefficacia ai sensi dell'articolo 1388 del Codice civile. Il contratto sarebbe stato stipulato dal condominio tramite amministratore privo della specifica autorizzazione assembleare, quindi da un soggetto privo della legittimazione rappresentativa con conseguente inefficacia del contratto nei confronti del rappresentato.
I motivi di appello
L'ex amministratore ha impugnato la sentenza dinnanzi alla Corte di appello lagunare. Ha precisato di aver gestito per trent'anni il complesso edilizio e di essersi obbligato personalmente, quale garante, a soddisfare le obbligazioni del condominio assunte con l'istituto creditizio con cui intercorreva rapporto di conto corrente per le spese condominiali da ben ventitré anni. Per via delle posizioni morose di alcuni condòmini, l'istituto bancario gli aveva intimato il pagamento di quasi 19.000,00 euro.
Chiariva altresì che non occorreva l'assenso del condominio alla fideiussione in quanto poteva sorgere contro la volontà del debitore o a sua insaputa. Inoltre, da tanti anni nessuna obiezione era stata sollevata dai condòmini riguardo alla apertura di credito tant'è che avevano finanche accettato il saldo del conto corrente. Inoltre, era pervenuta richiesta al condominio di rifondere le somme anticipate. La qual cosa non aveva sollevato fra i condòmini alcuna contestazione, ragione per la quale risultava inapplicabile alla fattispecie l'articolo 1952 del Codice civile.
La decisione
La Corte territoriale ha ritenuto l'appello meritevole di accoglimento sicché ha riformato integralmente l'impugnata pronuncia condannando il condominio a rifondere l'esborso e confermando il decreto monitorio. Ha rilevato l'inapplicabilità dell'articolo 1952 del Codice civile al caso trattato in quanto l'amministratore diede tempestivo avviso della richiesta di rientro pervenutagli dalla banca e dell'obbligo di pagamento basato sulla garanzia assunta. È risultata versata in atti comunicazione recapitata con posta elettronica con cui la banca aveva invitato l'amministratore a ripianare il saldo negativo del conto. Perciò il condominio era stato informato del saldo debitorio, della richiesta comunicata dalla banca all'amministratore - quale fideiussore - per il rientro della somma e del conseguente obbligo di pagamento.
Sulla eccepita carenza di potere dell'ex amministratore per la stipula del contratto di apertura di credito con la banca, la Corte ha osservato che, in base ai poteri rilasciati dall'assemblea, aveva perfezionato con l'istituto bancario un contratto di conto corrente assistito da apertura creditizia nell'interesse del condominio. È vero che quest'ultimo non aveva specificato la tipologia del conto, né aveva richiesto espressamente l'apertura della linea di credito. Tuttavia, il decidente lo ha ritenuto conforme all'interesse dei condòmini i quali dal momento della stipula nulla avevano obiettato al riguardo, anzi avevano ratificato l'operato dell'amministratore.

