Condominio

Risarcibile il danno da caduta in condominio anche in assenza di testimoni oculari

I giudici, seguendo un orientamento emerso già in passato in sede di legittimità, hanno dato rilevanza al nesso causale fra la caduta e lo stato dei luoghi

di Fulvio Pironti

Anche in assenza di testimoni che possano provare il nesso causale fra la caduta della condomina e il danno subìto, il sinistro permette di poter desumere il fatto in maniera presuntiva tenuto conto del contesto nel quale si è verificato. Lo ha precisato il Tribunale di Milano con sentenza 3309 pubblicata il 24 aprile 2023.

Il caso

La pronuncia del tribunale ambrosiano è meritevole di attenzione perché attribuisce diritti risarcitori alla condomina che subisce un sinistro su parte comune dell'edificio in assenza di testimoni oculari. Nel caso specie, citava il proprio condominio dinnanzi al Tribunale di Milano rappresentando di essere scivolata nel cortile condominiale riportando gravi lesioni al polso destro. Dopo aver faticosamente raggiunto l'ascensore, veniva soccorsa da due condomine e trasportata al nosocomio ove le veniva diagnosticata una frattura.La caduta era imputabile alla resina cementizia trasparente, resasi scivolosa per l'umido autunnale e nemmeno segnalata, posata sul tragitto teatro del sinistro in occasione di lavori manutentivi precedentemente eseguiti per prevenire lo sgretolamento della pavimentazione.

La resina rappresentava una insidia tanto che, dopo breve tempo dal sinistro, venne rimossa. La custodia del bene comune sul quale si è verificata la caduta spetta al condominio. La danneggiata concludeva chiedendo l'accertamento della esclusiva responsabilità del condominio e la condanna dello stesso al risarcimento ex articolo 2051 del Codice civile (o, in subordine, ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile).Il condominio rilevava che l'attrice non aveva provato il nesso causale fra cosa in custodia ed evento dannoso essendosi soltanto limitata ad evidenziare che durante le ore diurne, mentre si recava presso la propria abitazione, era scivolata nell'area condominiale a causa di una resina cementizia sul manto pedonale riportando una frattura al polso destro. Non vi era prova che era caduta sul tratto in pendenza (e non prima), né che dalla caduta si fosse verificata la frattura.

L'attrice era solita fare quel percorso. Il condominio aveva posto un corrimano sul tratto in pendenza su cui i condòmini avrebbero potuto appoggiarsi. Nessun condomino aveva lamentato cadute su tale tratto. Non risultava nemmeno che nella data del sinistro si erano verificati eventi alluvionali tali da accentuare la scivolosità della resina cementizia. Per il condominio l'accaduto andava ricondotto nel novero della imprevedibilità e del caso fortuito che esclude il nesso causale. In ogni caso, non era ipotizzabile il concorso di colpa per imprudenza della condomina.

Il quadro testimoniale

Dall'istruttoria è emerso che un teste, pur riconoscendo lo stato dei luoghi, non era presente al momento del fatto. Altro teste dichiarava di non essere presente al momento della caduta, avendo incontrato la sinistrata davanti l'ascensore al pianterreno. Anche un terzo teste asseriva di non essere presente al momento della caduta, ma dichiarava di aver incontrato l'attrice davanti l'ascensore al pianterreno e insieme ad altra condomina di averla soccorsa. In definitiva, nessun testimone aveva assistito alla esatta dinamica del sinistro.

Ragioni decisorie

Nonostante la totale e assoluta assenza di testimoni oculari, il decidente ha riconosciuto la sussistenza di molteplici indizi concordanti, precisi e gravi sulle modalità di accadimento del sinistro dal quale sorge la responsabilità del condominio derivante dall'articolo 2051 del Codice civile. Le concordi testimonianze delle vicine dell'attrice riferiscono che essa nella immediatezza offrì una descrizione che non può ritenersi preordinata già da allora al conseguimento del risarcimento. Pertanto, sebbene manchino i testimoni oculari della caduta, il tribunale ambrosiano ha ritenuto che la danneggiata effettivamente scivolò rovinando al suolo in quel tratto ove era stata posata la resina cementizia trasparente, perdipiù viscida e priva di segnalazione.

Inoltre, la consulenza d'ufficio ha confermato che la lesione patita dalla condomina era di natura traumatica compatibile con la modalità di attraversamento di un tratto in pendenza.Esclude, infine, l'ipotesi del concorso di colpa della danneggiata in quanto dalla testimonianza resa dall'amministratore era emerso che la rampa versava in uno stato oggettivamente pericoloso malgrado il normale livello di diligenza esigibile dai pedoni in luoghi conosciuti e abitualmente frequentati.

L'indirizzo di legittimità

In giurisprudenza si è talora ritenuto che il risarcimento del danno derivante dalla caduta su parti condominiali spetti anche in assenza di testimoni. Tanto ha precisato la Cassazione ( pronuncia 9140/2013) riguardo al caso di una donna infortunatasi a causa di una scivolata sulle scale sulla quale giacevano detriti. Gli ermellini ritennero il condominio responsabile dei danni subiti dalla donna e lo obbligarono a risarcirla. In particolare, anche in mancanza di testimoni in grado di descrivere le modalità dinamiche della caduta, i giudici di legittimità hanno dato rilevanza al nesso causale fra la caduta e i gradini imbrattati di detriti. Pertanto, anche se non vi erano testimoni che potessero provare il nesso di causalità fra la caduta della donna e il danno subìto, la scivolata ha consentito di poter desumere il fatto in maniera presuntiva tenuto conto del contesto entro il quale si è verificato.

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