Riunioni di condominio: il caso delle assemblee miste, parte in presenza e parte in remoto
Erano possibili già prima delle novità introdotte causa Covid
Nel rinnovato quadro normativo sulla convocazione assembleare vano precisate le condizioni per le assemblee miste. La norma è oggi chiara, anche se molti sono timorosi. E non v'è dubbio che a nessuno sia consentito prefigurare il corso degli eventi e le future variazioni interpretative. Ma se oggi possiamo dire con certezza, lo dice il Codice, quando sia possibile convocare una legittima assemblea in teleconferenza (previsione del regolamento o consenso - ovviamente preventivo - della maggioranza dei condomini) è legittimo interrogarsi su quella formula, la cosi chiamata assemblea mista, da più interpreti evocata e non ignota alla pratica anche ante riforma: un'assemblea di condominio normale, in presenza, nella quale alcuni condomini partecipino in collegamento con strumenti di teleconferenza.
Le due possibilità
1) La prima.Possibilità di partecipazione in teleconferenza in aggiunta alla presenza fisica già prevista all'atto della convocazione.Questa è senz'altro possibile se vi è la previsione regolamentare o il consenso anticipato della maggioranza anteriore alla convocazione. Ma se questo non c'è stato o il regolamento non lo prevede è lecito autorizzare la partecipazione a priori anche in videconferenza? Occorre ragionare sulla ratio della norma di riforma. Il consenso di metà dei condomini permette addirittura di imporre a condomini non tecnologicamente preparati di collegarsi in videoconferenza per partecipare ad una teleassemblea pura. Una volta garantita a tutti la possibilità di partecipare tramite l'offerta di possibilità di intervenire in presenza, dovrebbe consentirsi la possibilità della partecipazione di uno o più condomini in videoconferenza già al momento della convocazione.
2) La seconda.La partecipazione in teleconferenza di condomini all'assemblea convocata in modo ordinario, senza che la convocazione preveda tale modalità.Anche in questo caso è preservato integralmente l'interesse di tutti a partecipare (chi abbia voluto sarà già presente in sala) e allora in tal caso occorre valutare la richiesta di uno o più condomini di partecipazione alla riunione in teleconferenza. Ci sono tre possibilità: a) la partecipazione in teleconferenza è senz'altro possibile, ove ovviamente sia tecnicamente possibile; b) occorre il consenso dei condomini presenti, a nulla rilevando il dissenso di chi abbia deciso di non partecipare, visto che il suo diritto alla partecipazione era pieno e assoluto; c) sia sufficiente il consenso della maggioranza dei presenti (togliendo così al singolo la possibilità di veto sulla partecipazione di condomini con i quali vi siano contrasti di idee).
La ratio della norma
Tali alternative vanno valutate alla luce della ratio della riforma che è quella di favorire la partecipazione in teleconferenza. E ciò è dimostrato dalla possibilità di un gruppo copioso di condomini tecnologicamente preparati di imporre ai meno dotati di strumenti la teleassemblea pura. Il fatto di avere garantito a tutti di poter partecipare alla riunione con la convocazione in presenza dovrebbe rendere senz'altro possibile, a mio modo di vedere, ad alcuni condomini di collegarsi in teleconferenza anche senza dover richiedere il consenso dei condomini presenti alla riunione.
Esclusa la bontà della soluzione b) che attribuirebbe il diritto di veto ad un solo condomino, la soluzione più corretta dovrebbe essere, alla luce della ratio della riforma, quella di cui alla lettera a), condizionata solo al fatto che l'amministratore offra ovviamente tale possibilità. Non c'è allo stato il diritto a collegarsi a cui corrisponda un obbligo dell'amministratore di dotarsi, fuori da una previsione regolamentare, degli strumenti necessari per permettere il collegamento.