Se la delibera è solo programmatica non può essere impugnata
Il condomino per opporsi deve dimostrare di avere un interesse e se non c’è una decisione non c’è nessuna contestazione
Non sono impugnabili le cosiddette delibere «programmatiche o preparatorie». A tale conclusione è giunto il Tribunale di Modena (sentenza 104/2022) che rigettava la domanda con la quale le parti attrici avevano chiesto, in primo luogo, di annullare la delibera assembleare riguardante l'appoggio di una canna fumaria sul muro condominiale comune, in quanto ritenuta lesiva del diritto loro spettante ai sensi dell'articolo 1102 Codice civile.
La deliberazione programmatica
L'installazione di canna fumaria sul muro condominiale era tema che rivestiva una certa rilevanza, in quanto connesso al progetto degli attori di aprire una attività ristorativa nei propri immobili ad uso esclusivo, onde avrebbe necessitato di una completa e doverosa pre-informativa, da sottoporre all’attenzione dei condòmini.Dalla lettura del verbale assembleare emergeva come i condòmini convenuti avevano manifestato il proprio dissenso alla realizzazione della canna fumaria ed, inoltre, «a qualsiasi mutamento di destinazione» dell'edificio ma, per il giudice, quella seduta assembleare era da intendersi come se fosse stata convocata non tanto per deliberare sulla installazione della canna fumaria, ma per discutere preliminarmente la possibilità di pervenirvi, anche in relazione ai futuri interventi programmati dagli attori nelle rispettive proprietà.
La distinzione con le delibere decisorie
Peraltro nessuna votazione risultava essersi tenuta al fine di escludere l'intervento auspicato dagli attori, per cui, per il Tribunale si era trattato di un’assemblea non deliberativa nè decisoria, ma meramente illustrativa dei lavori e volta alla loro discussione, come peraltro sostanzialmente ammesso da parte attrice, e nella quale si erano volute solamente esplorare le intenzioni dei condòmini. Le cosiddette delibere programmatiche o preparatorie devono essere distinte da quelle propriamente a contenuto decisorio e l'interesse ad impugnare sorge soltanto in relazione a queste ultime e non già alle prime che non sono propriamente impegnative per il condominio, non assumendo carattere vincolante né definitivo, potrebbero anche non essere inserite nell'ordine del giorno e non sono autonomamente impugnabili perché prive di contenuto decisorio vincolante.
Nessuna decisione, nessuna impugnazione.Il condomino, infine, il quale intenda proporre l'impugnativa di una delibera dell'assemblea, «deve allegare e dimostrare di avervi interesse ai sensi dell’articolo 1137 Codice civile, interesse che presuppone la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale» (Cassazione 6128/2017). Nel caso in esame non sussistevano, per le ragioni esposte, i presupposti per l'annullamento/declaratoria di nullità della delibera assembleare impugnata e la domanda veniva rigettata.