L’amministratore di condominio non può assumere iniziative per far rimuovere la sopraelevazione indebitamente realizzata sulla terrazza di copertura dello stabile condominiale, se l’assemblea ha già deliberato di non agire in giudizio contro l’autore materiale della stessa.
Il gestore, infatti, nonostante la tutela e la conservazione dell’integrità delle parti comuni dell’edificio rientrino nell’ambito delle attribuzioni che il numero quattro del primo comma dell’articolo 1130 del Codice civile pone...


