L'Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente in materia di bonus edilizi. Sono stati pubblicati due risposte ad interpelli – nello specifico 285 e 286 del 28 agosto 2020 – i quali hanno chiarito ulteriormente l'intendimento dell'Agenzia relativamente ai massimali di spesa per intervento ed ampliamento di volumetria preesistente.

Sebbene i due interpelli riguardino bonus fiscali differenti ( ristrutturazione il n. 285 e ecobonus + sismabonus il n. 286 ) risulta possibile trattare con mano unica le risposte formulate dall'Agenzia, del resto come già avvenuto con la Circolare 19/E del 08 luglio 2020.

In prima istanza ( interpello n. 285 ) viene chiesto all'Agenzia se risulta possibile godere dei benefici fiscali previsti dall'articolo 16-bis del TUIR, in particolare per quanto concerne i massimali di spesa, relativamente alla costruzione, per esempio, di un'autorimessa pertinenziale, previa presentazione di una nuova pratica edilizia, su un immobile già oggetto di opere di ristrutturazione edilizia conservativa.

Occorre precisare che lo stesso fabbricato era già stato oggetto di lavori di ristrutturazione, nello specifico sull'abitazione, iniziati nel corso dell'anno precedente 2019. Tali opere avevano già portato a saturazione il limite di spesa, previsto dalla norma, di 96.000 euro. I lavori di nuova costruzione dell'autorimessa che prenderanno avvio nel corso del 2020, saranno accompagnati da una presentazione di una nuova pratica edilizia. A tal proposito appare lecito chiedersi se l'intervento da eseguirsi nell'anno 2020 debba sommarsi a quello già eseguito nel corso dell'anno precedente, configurando dunque un unico intervento e non due tipologie di lavori distinti.

La risposta formulata da parte dell'Agenzia delle Entrate riprende, come in precedenza detto, i principi enunciati con la Circolare n. 19/E del 08.07.2020 . L'articolo 16-bis del TUIR, comma 4, sancisce che qualora gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione necessità considerare anche delle spese sostenute negli anni pregressi per la valutazione dei massimali di spesa attribuibili agli interventi.

Tuttavia, tale vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che, per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno sullo stesso immobile, deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile. L'identificazione del “autonomo intervento” risiede nella documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente.

Pertanto, nel caso di specie, l'Agenzia ha ritenuto che risulti possibile fruire di un nuovo limite di spesa per l'intervento di costruzione dell'autorimessa pertinenziale. Viene altresì ribadito che sarà onere del contribuente fornire l'adeguata dimostrazione dell'autonomia del intervento oltre che la presentazione della documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente.

Nel secondo quesito posto alle Entrate (interpello n. 286 ) un unico proprietario di un edificio intende intervenire, sulle parti comuni del fabbricato, con opere di ristrutturazione edilizia, sismabonus ed ecobonus (bonus combinato) previo frazionamento catastale antecedente l'inizio dei lavori. Il contribuente, logicamente, trattandosi di intervento complesso ha necessità di sapere se potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali essendo unico proprietario e alla luce del frazionamento dell'immobile e la creazione di ulteriori unità immobiliari, oltre che della possibilità di cedere il credito fiscale generato dagli interventi.

Nella circolare 19/E dell’8 luglio 2020 è stato ribadito il concetto che per “parti comuni” si intendono quelle riferibili a più̀ unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall'esistenza di una pluralità̀ di proprietari e che la locuzione “parti comuni di edificio” deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, pertanto, alle parti comuni a più̀ unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori. Occorrerà dunque che all'interno dello stabile vi siano più unità immobiliari funzionalmente autonome.

L'Agenzia ha precisato inoltre che sia gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico che quelli indirizzati al risparmio energetico devono essere realizzati, ai fini delle detrazioni rispettivamente spettanti, su edifici esistenti”, essendo esclusi dal beneficio i fabbricati di nuova costruzione. Inoltre, nel caso di interventi di ristrutturazione senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.

Inoltre è stato ribadito che, nel caso di interventi che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa ammesso alla detrazione, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Da non dimenticare che ai fini delle detrazioni spettanti per gli interventi di sismabonus e ecobonus, il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

Occorrerà che il contribuente sia in regola con tutte le pratiche tecniche ed autorizzative richieste dalle lavorazioni. Infine, per codesti interventi, il contribuente potrà optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante in base a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019, prot. 100372, ai sensi del quale, per le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi in esame si applicano le disposizioni del Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110.


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