La domanda

La domanda
Le spese relative alle spese postali per l’invio della convocazione dell’assemblea condominiale e per l’invio del verbale agli assenti sono da addebitare a tutti i condòmini oppure sono spese personali e quindi da addebitare solo al condòmino che riceve la convocazione o il verbale in quanto assente all’assemblea?

a cura di Smart24Condominio
Le spese affrontate dall'amministratore per procedere alla convocazione dell'assemblea dei condòmini sono di natura “comune” e non possono essere addebitate individualmente a ciascuno degli aventi diritto alla partecipazione, a seconda della forma di trasmissione da questi prescelta, ma devono essere ripartiti tra tutti, secondo il criterio dei millesimi di proprietà, in base all'articolo 1123 del Codice civile. Così sarà per le comunicazioni relative alla convocazione dell'assemblea, per l'invio del relativo verbale, per i solleciti di pagamento delle spese condominiali e per tutte le altre comunicazioni provenienti dall'amministratore condominiale.

L'eventuale addebito dei costi della raccomandata postale, ove ciò sia occorso, è stato ritenuto illegittimo da parte della giurisprudenza di legittimità. Secondo la Cassazione «all’assemblea dei condòmini non può essere riconosciuto, al di fuori delle proprie attribuzioni previste e regolate dalla normativa codicistica sopra richiamata, un potere di “autodichia” consistente nel farsi giustizia da sé e nel richiedere somme di danaro e/o altre prestazioni che non rientrino in quelle sopra richiamate, con conseguente nullità delle delibere che, invece, statuissero in tal senso» (Cassazione 10196//2013; Cassazione 8010/2012; Cassazione 7890/1999; Tribunale Milano, 6 maggio 2004).

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