Come noto, ai sensi dell’articolo 63 disposizioni attuative Codice civile, comma 3, «In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato». La norma è inderogabile e concede una mera facoltà all’amministratore.
Se, infatti, a titolo meramente esemplificativo, il codice civile impone a quest’ultimo l’obbligo di eseguire le deliberazioni dell’assemblea...


