L’amministratore, a mente dell’articolo 1131 Codice civile, ha la rappresentanza dei partecipanti al condominio e può agire e resistere in giudizio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, per qualunque azione che non esorbiti dalle sue attribuzioni di cui all’articolo 1130 Codice. Va ricordato però che non può raggiungere una transazione, anche relativa a cause rientranti nell’ambito delle sue attribuzioni, senza apposito mandato conferito dall’assemblea. Lo precisa il Tribunale...

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