La sostituzione dei ripartitori di calore, quando sia resa necessaria dall’esaurimento delle batterie e dall’obsolescenza tecnica dei dispositivi e non comporti modifiche strutturali dell’impianto, costituisce un intervento di manutenzione ordinaria. In questa ipotesi, la spesa grava sull’usufruttuario e spetta a quest’ultimo il diritto di voto in assemblea, trattandosi di deliberazione attinente all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento dei servizi comuni in base a quanto previsto dall...
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