Le case mobili (mobile homes) da includere nella stima catastale, fino al 31 dicembre 2024, sono soltanto quelle presenti nella struttura ricettiva all’aperto (campeggi, villaggi turistici ecc.) e possedute dall’impresa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento sulle stesse (usufrutto, uso ecc.). Esulano dalla stima catastale quindi le case mobili presenti nella struttura stessa, ma appartenenti a terzi (tour operator, società di leasing ecc.). Lo si desume dall’ord. n. 12336 del 3 maggio 2026 con la quale la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate.

Caso di specie

Corte di Cassazione, ordinanza n. 12336/2026

Nell’anno 2014, a seguito di un apposito sopralluogo effettuato in contraddittorio presso un campeggio sul lago di Garda, era emerso l’omesso accatastamento di alcune tettoie e delle cosiddette “case mobili” che, secondo i rilevatori della locale Agenzia di Verona, andavano dichiarate in quanto considerate “unità immobiliari”. Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.M. 28/1998: <>. Nell’anno 2015 la società proprietaria del campeggio, a seguito di tale ricognizione catastale, ha presentato ...

Riproduzione riservata Ⓒ