Tariffe tutelate e Iva ridotta, scadenze già nel mirino
Le prossime insidie sono lì dietro l’angolo e già chiamano il governo a una soluzione rapida, con ulteriori proroghe. Perché oltre all’azzeramento degli oneri di sistema, a fine 2022 sono segnate in calendario altre scadenze importanti per condomìni e clienti domestici: lo stop all’Iva al 5% sui consumi di metano destinato alla combustione per usi civili e lo stop al regime di maggior tutela del gas naturale.
Sulle modalità di phasing out – cioè di eliminazione graduale delle tutele del gas a partire dal 1° gennaio 2023 – l’Arera ha lanciato un documento in consultazione. Ma la stessa Authority, dopo la nota di aggiornamento dei prezzi diffusa a fine settembre, ha evidenziato l’opportunità di rinviare l’abbandono dei regimi di tutela. E di allinearne le scadenze, visto che per l’elettricità il termine delle tariffe tutelate in ambito domestico è già previsto il 31 dicembre 2023.
«Il rinvio sarebbe ragionevole, magari continuando a spingere il passaggio graduale al mercato libero: dal 2017 al 2021 è transitato il 20% dei clienti totali – osserva Davide Chiaroni, vicedirettore Energy & Strategy del Politecnico di Milano –. Nonostante i clienti del mercato libero siano in continua crescita, secondo gli ultimi dati il 40% è ancora nel regime di maggior tutela. E in questa fase, con un mercato del gas così volatile, un loro passaggio “repentino” al mercato libero potrebbe portare a uno squilibrio negli approvvigionamenti dei vari operatori».
Simulando sul portale Arera il passaggio di un condominio al mercato libero del gas – spiega Chiaroni – «ci sono offerte a prezzo fisso che vanno da -50% a +150% rispetto alla maggior tutela: segnale che c’è troppa tensione sul mercato. Mentre le offerte a prezzo variabile, scaricando il rischio sull’utente, sono solo “nominalmente” più convenienti».
Quanto al taglio dell’Iva sul gas, la misura va avanti dal settembre 2021, di trimestre in trimestre, per alleviare il peso di un’imposta che sarebbe altrimenti al 10% (fino a 480 metri cubi annui) o al 22% (oltre quel limite). Il decreto Aiuti-bis 115/22 ha esteso l’agevolazione alle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di ottobre, novembre e dicembre di quest’anno. Ma ha anche allargato il campo d’azione «alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia»: forniture che – per una “svista” normativa durata un anno – erano rimaste escluse dai benefici.
In sostanza, sono stati finora penalizzati i condomìni che hanno stipulato un contratto Epc (Energy performance contract): che, cioè, hanno affidato a una società di servizi energetici (Esco) il compito di migliorare la prestazione dell’edificio, ripagando gli investimenti con risparmi energetici contrattualmente negoziati. Il paradosso è chiaro: se nei condomìni con “semplici” forniture di gas è stata pagata l’Iva al 5%, lì dov’è stato siglato un Epc l’imposta è rimasta massima, al 22%, per quattro trimestri, fino al settembre scorso.