Condominio

Trasformazione del lastrico solare in terrazza, necessario il permesso di costruire

La giurisprudenza è unanime nel sostenere che si verifichi un incremento rilevante della superficie utile residenziale

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di Fulvio Pironti

La trasformazione materiale e funzionale di un lastrico solare in terrazza è subordinata al rilascio del permesso di costruire in quanto determina un incremento rilevante della superficie utile residenziale, ovvero una proiezione all'esterno dello spazio abitativo fruibile. È quanto affermato dal Tribunale amministrativo regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (II sezione) con sentenza del 28 giugno 2021, numero 1578, mediante la quale ha accolto il ricorso annullando il provvedimento del Comune di Salerno. Le argomentazioni del Tar salernitano restituiscono illuminanti chiarimenti sulla necessità del permesso di costruire per trasformare il lastrico solare in terrazza.

La vicenda
La ricorrente chiedeva l'annullamento della nota dirigenziale di diniego delle misure inibitorie in relazione alla Scia presentata al Comune di Salerno. L'ente municipale escludeva l'ipotesi dell'abuso edilizio sostenendo che le opere, oltre ad essere state realizzate in conformità alla normativa urbanistica, erano confortate dalla autorizzazione sismica e paesaggistica. Il Tar si è pronunciato su una fattispecie in cui il condomino di un attiguo edificio aveva contestato la Scia presentata da altro condomino abitante nel fabbricato situato nelle immediate vicinanze.

Le opere in essa contemplate interessavano il lastrico solare ricadente in edificio condominiale e, specificatamente, il cambio della destinazione d'uso (da lastrico solare a terrazza) con installazione di ringhiera perimetrale protettiva, pavimentazione della superficie di copertura, frazionamento della stessa in due terrazze, creazione di un muretto divisorio fra le dette terrazze, apertura di porta in corrispondenza del torrino scale nonché installazione di un gazebo.

I motivi del ricorso
La ricorrente avversava il diniego di inibitoria opponendo i seguenti motivi: la nota dirigenziale impugnata era viziata da carenza motivazionale; l'intervento realizzato difettava della autorizzazione assembleare condominiale; la trasformazione del lastrico solare in terrazza, poiché comportava un considerevole accrescimento della superficie utile residenziale avrebbe dovuto essere assentita con permesso di costruire non essendo bastevole la Scia; il frazionamento del lastrico solare in due distinte terrazze era privo di giustificazione; l'installazione del gazebo su una delle due terrazze costituiva il presupposto per installare un secondo manufatto sull'altra terrazza con conseguente inosservanza del limite planimetrico in violazione del Regolamento urbanistico edilizio del Comune di Salerno. L'intimato ente municipale si costituiva eccependo l'infondatezza del gravame. Si costituivano anche i controinteressati i quali rilevavano l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

Interesse ad agire della ricorrente
In via preliminare, il Collegio decidente sofferma l'attenzione sul censurato interesse ad agire della ricorrente. Ravvisa un interesse qualificato ad impugnare il diniego di inibitoria ed asserisce che l’esistenza del collegamento con l’immobile interessato dall’intervento edilizio costituisce un elemento sufficiente anche in assenza di prova del nocumento scaturente dalla attività edilizia eseguita sul fondo attiguo. Tale rapporto, inoltre, non presuppone necessariamente una intensa contiguità materiale fra i due immobili, potendosi configurare anche con la mera veduta diretta sull'immobile oggetto dei lavori contestati.

Tant'è che la giurisprudenza ha riconosciuto la tutela giurisdizionale avverso il titolo edilizio per opere altrui lesive del godimento della veduta previa dimostrazione della titolarità dell'immobile ricadente in area attigua o confinante a quella oggetto delle opere. Ciò, si ribadisce, anche senza offrire la prova del danno perché questione irrilevante sulla condizione dell’azione (Consiglio di Stato 1861/2016, Tar Campania, Salerno 212/2014).

Distinguo tra lastrico solare e terrazza
Il giudicante esamina, poi, quale differenza intercorre fra il lastrico solare e la terrazza: il primo, costituisce la porzione di un edificio che, per quanto praticabile, predomina nella funzione di copertura protettiva degli ambienti sottostanti; la seconda, rappresenta un piano di copertura delimitato da ringhiere o muretti cementizi.

Mutamento della destinazione d’uso, permesso di costruire
Il Collegio decidente osserva che la trasformazione materiale e funzionale di un lastrico solare in terrazza va necessariamente assoggettata al permesso di costruire in quanto accresce sensibilmente la superficie utile residenziale. Richiama la pronuncia del Tar Campania - Napoli 16540/2010 secondo cui il mutamento di destinazione d'uso della terrazza e il complesso delle opere connesse determinano l'aumento del carico urbanistico e, perlomeno in misura parziale, immutano il prospetto dello stabile. Perciò, qualora si realizzi un cambio di destinazione d’uso che importi la trasformazione del solaio di copertura impraticabile in terrazzo, la giurisprudenza amministrativa afferma la necessità di doversi dotare del permesso di costruire non essendo bastevole dar corso alle opere tramite diversi titoli abilitativi come la Scia, Dia e comunicazione di inizio lavori.

La giurisprudenza, peraltro, è unanime nel sostenere che la trasformazione di un lastrico solare in terrazza deve essere necessariamente subordinata al permesso di costruire in quanto si verifica un incremento rilevante della superficie utile residenziale (Tar Lazio - Roma 2676/2004). In definitiva, il Tar salernitano, rimarcando la fondatezza delle richieste, ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento amministrativo opposto. In buona sostanza, ha ritenuto illegittima l'impugnata nota dirigenziale perché diniegava l'adozione di misure interdittive dell'intervento contemplato dalla Scia. Ciò sebbene necessitasse del permesso di costruire essendo in presenza di trasformazione materiale e funzionale del lastrico solare in duplice terrazza residenziale con installazione di ringhiera perimetrale protettiva, pavimentazione della superficie di copertura, creazione di un muretto divisorio nonché erezione di un gazebo.

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