In tema di condominio negli edifici, è legittima, in quanto espressione dell’autonoma iniziativa contrattuale delle parti, la disposizione inserita in un contratto di appalto di lavori condominiali con la quale, mediante una previsione modellata sul disposto dell’art. 63 disp. att. cod. civ., si prescrive che l’appaltatore, prima di procedere al pignoramento del conto corrente condominiale, sia tenuto ad escutere i singoli condomini morosi, richiedendo i nominativi all’amministratore, e, solo in caso esito infruttuoso, possa pertanto aggredire le somme depositate sul suddetto conto corrente condominiale.
In tema di condominio negli edifici, si rivela inammissibile, per carenza di interesse ad agire in capo al condomino attore, la domanda di annullamento di una delibera assembleare di revoca dell’autorizzazione alla realizzazione di un’opera non assentita dalla competente autorità amministrativa.
In tema di condominio negli edifici, il termine di trenta giorni prescritto dall’art. 1137 cod. civ. per l’impugnazione della delibera assembleare, decorrente per i condomini assenti dalla comunicazione e per i dissenzienti dalla data dell’approvazione, è un’eccezione non rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 2964 cod. civ., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, ed in senso stretto, da formularsi entro il limite di maturazione delle preclusioni processuali, venti giorni prima dell’udienza fissata nell’atto di citazione ovvero dell’udienza fissata a norma dell’art. 168-bis, comma 5, cod. proc. civ. ex art. 166 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto inammissibile l’eccezione di decadenza sollevata in quanto il Condominio convenuto si era costituito ben oltre il termine stabilito dall’art. 166 cod. proc. civ.).
In tema di condominio negli edifici, l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria nel registro dell’anagrafe condominiale non può intendersi come richiesta di utilizzo di tale modalità per la convocazione dei condomini alle assemblee, la quale deve essere esplicita così da rendere chiara l’intenzione degli stessi (Nel caso di specie, ritenuta fondata la doglianza del condomino attore, il quale, a fronte di una convocazione effettuata tramite e-mail, aveva lamentato la violazione tanto dell’art. 66 disp. att. cod. civ. quanto di una specifica disposizione contenuta nel regolamento condominiale che imponeva l’invio dell’avviso tramite raccomandata almeno quindici giorni prima della prevista assemblea, il giudice adito ha disposto l’annullamento della delibera oggetto di impugnazione).


