È regola generale (ex articolo 1123, comma uno del Codice civile) che, in assenza di specifica pattuizione, le spese per le parti comuni, inclusi cortili e giardini, sono a carico di tutti i condòmini in proporzione dei rispettivi millesimi di proprietà, indipendentemente dall’uso effettivo. Lo precisa la sentenza 55/2026 del tribunale di Caltagirone in Sicilia.
I fatti
A rivolgersi ai giudici un condomino, titolare di un esercizio commerciale, sito in un condominio che impugnava il rendiconto per più di...


