Una nuova Pdl per riformare morosità, deleghe all’amministratore e ripartizione spese del lastrico
L’Anaci Padova, tramite l’ex assessore all’Ambiente di Padova e ora deputato Alessandro Zan, il 16 giugno scorso ha presentato una Proposta di Legge ( Ac 3649 ) per la modifica di tre articoli del Codice civile. «Lo spirito dell’iniziativa - spiega il presidente di Anaci Padova Giorgio Cambruzzi - è difendere i nostri amministrati, e di conseguenza tutti i condomini dalla Legge che “ingiustamente” li punisce».
La mini riforma ( per il testo integrale cliccare qui ) prevede solo tre modifiche. La prima riguarda il problema della grande morosità nel pagamento delle quote condominiali, accentuatasi negli ultimi anni anche a seguito della grave crisi economica: anche delle vendite all’asta al condominio resta poco o nulla mentre i condòmini sostengono le spese per anni. «Al fine di rendere palese a tutti i cittadini l'obbligo solidale - si legge nella relazione alla Pdl - appare opportuno che negliatti di trasferimento della proprietà appaia l'espresso richiamo al novellato art. 18 comma quattro Legge 220/12, di modo chel'acquirente possa regolare i propri rapporti economici con il venditore avendo chiare le sue obbligazioni». Il nuovo condomino è così obbligato a versare nella cassa del condominio tutte le quote condominiali maturate e non corrisposte per l'unità immobiliare oggetto del trasferimento. Così si evitano sul nascere liti tra condòmini, che non accettano il fatto di dover pagare spese e oneri di terzi, conconseguente alleggerimento della macchina giudiziaria.
L'articolo 2 a broga invece il divieto di rilascio di delega all'amministratore delcondominio per le assemblee in quanto nontrova fondamento in alcun principio di diritto né in ragioni di opportunità. «È infatti evidente - dicve la relazione - l'inesistenza di un qualsiasi potenziale conflitto di interessi in capov all'amministratore, anche nelle delibere cheabbiano ad oggetto la nomina dell'amministratore o l'approvazione del rendiconto, essendo chiaro che se ilcondomino conferisce delega all'amministratore in carica per un'assemblea avente all'ordine del giorno tal genere di decisioni, intende, di per sé, sia di approvare il rendiconto che di confermare l'amministratore». Inoltre, il divieto di delega all'amministratorecomporti l'insorgere di gravi difficoltà ne lraggiungimento dei quorum costitutivi e di quelli deliberativi delle assemblee, inparticolare in quei casi, come per i cosiddetti“supercondomini” e le case- vacanza in località turistiche.
L'articolo 3 riguarda poi l'art. 1126 del Codice Civile, cioè la ripartizione delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del lastrico solare in uso esclusivo. I problemi e le contestazioni sorgono quando il tetto piano (lastrico solare) è in uso esclusivo. «È socialmente corretto - si legge nella relazione - che chi ne usufruire in maniera esclusiva si faccia carico di un terzo delle spese per le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie, ma stride, e socialmente non è corretto, che i due terzi delle spese siano a carico dei soli condòmini coperti, anche inparte, dal lastrico solare, ovvero dal tetto piano in uso esclusivo», mentre la soluzione è che i due terzi delle spese sia ordinarie che straordinarie per la manutenzione di tale lastrico devono essere ripartite tra tutti icondomini, nessuno escluso.