L’articolo 1138, ultimo comma, del Codice civile stabilisce l’impossibilità di vietare il possesso di animali domestici; tuttavia, questo limite si applica esclusivamente ai regolamenti assembleari approvati a maggioranza. Viceversa, nei regolamenti contrattuali (aventi natura negoziale e accettati nei rogiti di acquisto), i divieti restano efficaci e i condòmini possono agire per far cessare situazioni di pericolo, degrado o disturbo intollerabile causate da un numero eccessivo di animali.
I fatti
Il caso...


