Cass. civ., Sez. III, ord. 20 ottobre 2026, n. 27317 (R.G. n. 10951/2023).
Il venditore aveva ottenuto la nullità della compravendita per l’omessa indicazione degli estremi del titolo edilizio di un fabbricato rurale. La Corte d’Appello lo ha ritenuto in mala fede e lo ha condannato a restituire il prezzo con gli interessi dal pagamento, oltre a un importo pari all’incremento di valore del fondo attribuito alle sole opere ritenute assentibili. La Cassazione ha rigettato il ricorso, soprattutto perché le censure miravano a una nuova valutazione dei fatti.
Il caso concreto: «quella vendita è nulla, il terreno torna a me»
Nel 1994 il proprietario di un grande fondo alla periferia di Napoli ne vende una porzione di circa 14.000 metri quadrati, fabbricato rurale compreso. L’acquirente conosce quel terreno da tempo, perché lo detiene dal 1985. Negli anni sul fondo sono sorti scuderie, un campo di equitazione con strutture accessorie, due piscine, un ristorante e una struttura per ricevimenti. Il venditore attribuisce quelle opere all’acquirente, e l’acquirente stesso, in giudizio, chiederà un indennizzo proprio per averle...


