Alle spese sostenute dal condominio per individuare le cause delle infiltrazioni subite da un condòmino nel proprio appartamento partecipano tutti i condòmini, anche nel caso in cui le stesse non vengono individuate. Lo ha precisato la Corte di appello di Roma con la sentenza 6198, pubblicata il 6 ottobre 2022.

I fatti di causa

La vertenza nasce dal giudizio promosso da una società, proprietaria di un locale seminterrato, adibito a ristorante, sito all'interno di un condominio, la quale conveniva quest'ultimo innanzi al Tribunale chiedendo che venisse dichiarata nulla o annullata una delibera nella parte in cui l'assemblea aveva posto a suo esclusivo carico, escludendo gli altri condòmini, il pagamento delle spese sostenute dal condominio per gli accertamenti tecnici eseguiti al fine di individuare le cause delle infiltrazioni che avevano interessato il locale della società attrice. Con l'impugnazione, quest'ultima deduceva l'illegittimità della delibera per la violazione dei criteri di riparto delle spese fissati dalla legge e dal regolamento condominiale, oltre alla violazione dei suoi diritti personali.

Il condominio, invece, si difendeva sostenendo la correttezza della delibera, stante la mancata individuazione delle cause delle infiltrazioni. Il Tribunale dava ragione alla società impugnante dichiarando nulla la delibera. Trattandosi di decisione che incide, pregiudicandoli sui diritti personali della condòmina, ha osservato il giudicante, essa, violando il principio generale della ripartizione delle spese condominiali previsto dall'articolo 1123 del Codice civile, non rientra nelle attribuzioni spettanti all'assemblea, come delineate dall'articolo 1135 dello stesso Codice civile.

L’assemblea non può addebitare colpe al singolo condomino

All'assemblea non è consentito accertare fattispecie di responsabilità in capo al singolo condòmino. Sulla stessa linea del Tribunale la sentenza della Corte di appello capitolina la quale, nel confermare la decisione di primo grado, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione secondo cui è affetta da nullità la delibera dell’assemblea condominiale che, senza il consenso di tutti i condòmini, modifica i criteri legali (articolo 1123 del Codice civile) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell’interesse comune. Ciò, in quanto eventuali deroghe, venendo ad incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca.

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