La domanda
La domanda
Condominio comprensivo di sette palazzine con accesso autonomo per un totale di oltre 160 condòmini. A oggi, l’amministratore non ha presentato attestato di aggiornamento, titoli abilitativi per l’esercizio della professione e neppure un prospetto economico -finanziario per la gestione ordinaria e straordinaria del condominio. Non solo: si oppone nel rimodulare il grande condominio in due subcondomìni di 60 condòmini ciascuno. Premesso quanto sopra, sono nulle tutte le delibere approvate dalla assemblea? Quali interventi si devono intraprendere per una gestione conforme alle norme vigenti?
La fattispecie richiamata dal lettore è quella del supercondominio di cui all’articolo 1117 bis del Codice civile. Occorre rammentare, a tal proposito, che per la nomina dell’amministratore di un supercondominio si deve procedere secondo l’articolo 67 delle Disposizioni di attuazione al Codice civile, tramite il ricorso all’assemblea dei delegati. Ciascun condominio, in particolare, deve designare, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, quinto comma del codice, il proprio rappresentante all’assemblea. La gestione fattuale e accentrata indicata dal lettore è senz’altro censurabile e, pertanto, nel caso in cui sussista un amministratore regolarmente in carica può essere sollecitato affinché provveda al regolare adempimento dell’obbligazione del mandato. Diversamente, è passibile di revoca giudiziaria.



