La domanda

La domanda
In un condominio degli Anni 50, quindi antecedente alla legge Ponte, un condomino che acquista un altro appartamento ha diritto a un altro posto auto visto che gli immobili sono dieci con dieci posti auto, segnalati e numerati? Dal regolamento non si evince nulla e non vi è nessuna delibera in merito.

A cura di Smart24Condominio

Le aree di parcheggio - richiamando un’autorevole classificazione dottrinale (Francesco Tamburello, “Parcheggi nel Condominio e nella locazione”) - possono essere classificate in tre categorie:

1) Aree accessorie: destinate e attrezzate come “parcheggio di autovetture” in complessi e/o fabbricati costruiti con concessione edilizia rilasciata prima del 1967, in genere ricavate all’interno dei cortili comuni, ancorché destinati a parco giochi;

2) Aree obbligatorie: destinate e attrezzate come parcheggio di autovetture in complessi e/o fabbricati realizzati con concessione edilizia rilasciata dopo il 1967 in ottemperanza all’articolo 41 sexies della Legge 112/1942;

3) Aree principali: coperte o scoperte riservate a parcheggio autovetture, a uso individuale o promiscuo.

Orbene, nel caso del lettore la fattispecie di propria pertinenza sembra essere quella di cui al punto 3 e, pertanto, trattandosi di una corte condominiale destinata all’uso di parcheggio delle autovetture, tutti i condòmini – anche, quindi, coloro che sono sopravvenuti – hanno diritto al relativo sfruttamento. Nell’eventualità in cui il numero dei posti auto non sia sufficiente per garantire un pari uso a tutti i partecipanti, occorre procedere a regolamentare la fattispecie con modalità che garantiscono equativamente lo sfruttamento, ad esempio, tramite il ricorso a un uso turnario cadenzato con ciclicità temporale, in modo da non scontentare nessuno degli aventi diritto (vedi Cassazione civile, 144/2012; Cassazione civile, 6915/2007).

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