Il credito d’imposta per il teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica spetta anche quando il proprietario della rete sia anche titolare di alcune utenze. Lo ammette l'Agenzia delle Entrate nella risposta 72/2022 all'interpello di un contribuente.
L'agevolazione è prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 488/98.
In pratica due impianti (uno a biomassa e l'altro, di scorta, a combustibile fossile) possono fornire energia a sette edifici, e il 95% delle utenze appartiene alla stessa società proprietaria degli impianti, che sarebbe così “gestore-utente”. La società avrebbe poi collegato la rete a quella di un Comune, subentrando a questo nella gestione.

Per le Entrate la previsione del credito di imposta per gli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa va coordinata con la nozione di teleriscaldamento fornita dal legislatore in epoca successiva, ai fini dell’attuazione della direttiva comunitaria in materia di efficienza energetica, quindi in conformità alla definizione contenuta nell’art. 2, lett. gg) del Dlgs 102/2014, poi modificato dall’articolo 1 del Dlgs 141/2016, ivi compreso il requisito della prevalente realizzazione su suolo pubblico.

In ogni caso, già nella circolare 17/E/2008, ricorda l'Agenzia, è stato chiarito che deve ritenersi che anche il soggetto che riveste contemporaneamente il ruolo di gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica e quello di utente finale possa fruire del credito d’imposta.

Quindi, all'istanza del contribuente va data risposta positiva e il credito d'imposta spetterà, sussistendo i suddetti requisiti relativi alle reti di teleriscaldamento, per la fornitura di calore prodotto dalla caldaia, sia alle utenze di proprietà della società che a quelle appartenenti a soggetti terzi, proporzionalmente alla quota di calore alimentata da biomassa

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