Per oltre cinquant’anni la giurisprudenza ha riconosciuto all’amministratore cessato dall’incarico una prorogatio imperii: pur dopo scadenza, dimissioni o revoca, continuava a esercitare i poteri dell’articolo 1130 del Codice civile in nome della continuità della gestione e di una presunta volontà conforme dei condòmini. Nel 2026 questo principio è stato rimesso in discussione. La chiave del nuovo orientamento è semplice solo in apparenza: l’amministratore di condominio non è un organo dell’ente, ...
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