Fisco

Più scadenze fiscali per il condominio

di Francesco Schena

È da qualche anno, ormai, che le scadenze fiscali condominiali aumentano sempre di più, tanto da costringere gli amministratori a diventare dei veri e propri esperti. L’esternalizzazione degli adempimenti è ancora una realtà molto diffusa nonostante la previsione chiara del nuovo articolo 1130 del Codice civile ma, comunque, resta il tema della responsabilità anche per il caso di adempimento indiretto grazie ad altri intermediari, con la necessità, dunque, di conoscere con esattezza a quale amministratore spetti l’adempimento in caso di successione nell’incarico (per la tabella riassuntiva cliccare qui) .

Codice fiscale e ritenute

Iniziando dalla domanda di attribuzione e variazione del codice fiscale ci imbattiamo subito nella prima criticità. Infatti, il subentrante, pur avendo l’obbligo di variazione entro i trenta giorni successivi a quello della nomina, spesso ritarda nell’adempimento con la conseguenza che, continuando l’anagrafe tributaria ad associare al condominio ancora il vecchio amministratore, eventuali dichiarazioni fiscali concomitanti potrebbero essere scartate dai sistemi telematici per incoerenza tra i dati trasmessi e quelli custoditi dal fisco. All’amministratore uscente non resta, perciò, che affidarsi alla diligenza del successore non potendo procedere direttamente alla variazione.
Sulle ritenute d’acconto spetterà all’amministratore in carica all’atto del pagamento del corrispettivo applicarle, mentre quello in carica alla scadenza di versamento si occuperà di pagarle attraverso il modello F24. Si possono effettuare i versamenti con codici tributo 1019 e 1020 al 30 giugno e al 21 dicembre di ogni anno e, comunque, al raggiungimento della soglia dei 500 euro. In caso di ravvedimenti spetterà all’amministratore in carica procedere.

Dichiarazioni dei redditi

Meno problemi di identificazione del titolare degli obblighi offrono invece il modello 770, l’invio telematico della certificazione unica e la consegna cartacea della CU ai percipienti, il Quadro AC del modello Redditi e il Quadro K del modello 730( si veda la tabella ).
Circa la trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali (cosiddetta precompilata), il Dm del 1° dicembre 2016 del Mef si limita ad indicare l’obbligo per gli amministratori di condominio senza, però, fare alcuna distinzione. Con provvedimento n. 19969/2017, l’agenzia delle Entrate ha specificato come tale obbligo spetti all’amministratore in carica al 31 dicembre dell’anno precedente. È opportuno, pertanto, che l’amministratore in carica al 31 dicembre e revocato successivamente ma prima della scadenza fiscale, conservi in copia tutta la documentazione necessaria per far fronte correttamente all’adempimento anche se non è più in carica.
In ordine, poi, alla comunicazione annuale dei dati del cessionario nel caso di cessione dei crediti fiscali, l’esecuzione spetta sempre all’amministratore in carica al 31 dicembre dell’anno precedente e questo sia perché è questi a ricevere la comunicazione di cessione dal condòmino sia per un espresso richiamo per analogia agli adempimenti precedenti contenuto nel provvedimento n. 165110/2017 dell’Entrate.

Enea

Un ulteriore adempimento connesso alle detrazioni fiscali è quello della trasmissione per via telematica all’Enea delle informazioni sugli interventi effettuati che deve essere effettuata entro novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Questo può essere fatto sia dall’amministratore uscente che dal subentrante purché avvenga nei novanta giorni previsti e con una regolare carica in corso.

Imposte locali

Anche la fiscalità territoriale richiede alcuni adempimenti: dall’Imu alla Tosap, passando per la Tari, è necessario sia procedere con le denunce iniziali che con le variazioni successive. Pensiamo al vecchio locate tecnico riqualificato in C/1 che richiede la denuncia ai fini Imu o alla delibera che prevede la collocazione di fioriere su aree private sì ma già sottoposte a servitù di pubblico passaggio tanto da richiedere, quindi, la denuncia ai fini Tosap.

Iva

Con la risoluzione n. 84/E/2012 l’agenzia delle Entrate ha ribadito, da una parte, l’impossibilità per il condominio di qualificarsi come soggetto commerciale e, dall’altra, la nascita di una società di fatto tra i condòmini per l’esistenza dell’elemento oggettivo della cessione di energia.

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