È colpa della parte se la notifica non va a buon fine per trasferimento dell’avvocato
Il notificante non è scusato se la variazione di indirizzo del legale è stata all'interno del medesimo circondario
La questione decisa dalla sentenza Cassazione sezione sesta Civile, numero 4023 del 16 febbraio 2021 riguarda la tempestività nella notificazione di un atto di appello.
A seguito della sentenza di primo grado, infatti, la parte che intende fare appello deve notificare la relativa impugnazione all'avvocato costituito nel primo grado.
I tempi previsti
Per fare questa operazione la parte ha due termini alternativi.Nel caso di notificazione della sentenza di primo grado, infatti, la parte che intende fare appello deve – ai sensi dell'articolo 325 del Codice di procedura civile – notificare l'atto di citazione in appello alla controparte entro trenta giorni dalla notificazione della decisione.In caso di mancata notifica, invece, la parte ha a disposizione più tempo per promuovere l'appello in quanto – ai sensi dell'articolo 327 del Codice di procedura civile – ha a disposizione sei mesi dalla notificazione della sentenza di primo grado.
Nel caso in oggetto, la parte soccombente aveva proceduto alla notificazione dell'atto di appello al legale della controparte, risultando però tardiva.Essa aveva quindi sostenuto come tale tardiva notificazione fosse scusabile, in quanto derivante dalla necessità di rinotificare gli atti al procuratore a seguito di una notifica non perfezionata per variazione dell'indirizzo dello studio di quest'ultimo.Con la sentenza in commento, però, la Cassazione rigettava per manifesta infondatezza il ricorso sopra prospettato.
La verifica dell’indirizzo del destinatario
Secondo la Suprema corte, infatti, il notificante non è scusato se la variazione di indirizzo del legale è stata all'interno del medesimo circondario.Prima della notificazione, infatti, spetta al notificante l'onere di verificare sull'albo degli avvocati l'indirizzo del destinatario.La variazione dell'indirizzo, nel caso di specie, era avvenuta un anno prima e la parte notificante aveva, effettivamente, avuto tutto il tempo per verificare la corrispondenza dell'indirizzo in suo possesso a quello effettivo. Alla luce della sfortunata svista della parte notificante, quindi, la Cassazione rigettava il ricorso e condannava il ricorrente a sostenere le spese di lite.
Titolari, responsabili e condòmini: chi decide cosa sui dati personali in condominio?
di Carlo Pikler - Centro studi privacy and legal advice