Fisco

L’incentivo verde anche in condominio

di L.D.S.

Per i pagamenti effettuati nel 2018 i soggetti Irpef (anche i condòmini) possono detrarre dall’imposta sui redditi, in 10 quote annuali costanti, il 36% delle spese documentate per gli interventi relativi alla «sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi», alla «realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili» o alla «progettazione e manutenzione» di questi interventi (articolo 1, commi da 12 a 16, della legge di Bilancio 2018). La spesa massima agevolabile è di 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo (comprensivo della relativa pertinenza), quindi, per un’abitazione l’importo massimo detraibile sarà di 1.800 euro.

Saranno agevolati solo i giardini relativi a «unità immobiliari ad uso abitativo», mentre restano esclusi gli altri, come quelli degli uffici, dei negozi, dei ristoranti e dei capannoni.

Soggetti agevolati

Le spese devono essere pagate ed effettivamente rimaste a carico del contribuente (al netto, quindi, di eventuali altri contributi o incentivi) che possiede (in proprietà, nuda proprietà, diritto reale, cioè uso, usufrutto o abitazione), o detiene (per esempio, l’inquilino o il comodatario), l’immobile sul quale saranno effettuati gli interventi.

I soggetti agevolati sono solo quelli che pagano l’Irpef, cioè le persone fisiche, i professionisti e gli imprenditori individuali, familiari o coniugali, oltre che i soci delle società semplici, Snc e Sas e i soggetti equiparati (articolo 5, Tuir; circolari 57/E/1998, paragrafo 2 e 121/E/1998, paragrafo 2; risoluzione Dre Lombardia 16 aprile 1999, n. 75023/98). In questi ultimi casi la spesa deve essere sostenuta da queste società e la detrazione Irpef del 36% verrà ripartita (e utilizzata dai soci), in base alle percentuali di divisione degli utili.

Anche se tra i soggetti agevolati vi sono gli imprenditori individuali e i soci di società semplici, Sas e Snc, potranno essere incentivati solo gli interventi sui giardini delle «abitazioni immobilizzate» (cioè dei fabbricati immobilizzati, diversi da quelli con categorie catastali B, C, D, E e A/10) e non quelli sui giardini degli immobili-merce (cioè quelli registrati a magazzino) o dei fabbricati strumentali.

Se gli interventi sui giardini saranno realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione dovrà essere ridotta al 50%, quindi sarà del 18 per cento.

Pagamento

Deve essere individuato il momento del pagamento (che deve avvenire nel 2018), indipendentemente dalla data di inizio o fine dei lavori. Il pagamento è obbligatorio che avvenga con bonifico “parlante”, ma sono richiesti comunque solo pagamenti con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (bonifici, assegni o carte di credito o di debito).

In condominio

Anche le spese sostenute dal condominio per questi interventi, effettuati sulle parti comuni esterne (fino a un importo massimo di 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo), sono detraibili al 36% dai singoli condòmini, a patto che versino la relativa quota condominiale entro il termine di presentazione del 730/2019 o del modello Redditi 2019. Per esempio, con dieci unità immobiliari abitative il massimo della spesa agevolata per il giardino condominiale sarà di 50mila euro.

Trasferire la detrazione

Se il giardino sul quale sono realizzati gli interventi viene venduto la detrazione non utilizzata in tutto o in parte verrà trasferita automaticamente, per i rimanenti periodi di imposta, all’acquirente persona fisica, salvo diverso accordo tra le parti. In caso di decesso il beneficio fiscale si trasmetterà, per intero, esclusivamente all’erede detentore materiale e diretto del bene.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©