La domanda
Di recente ho acquistato un appartamento a un’asta giudiziaria. In base all’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, l’amministratore del condominio in cui si trova l’immobile ha richiesto il pagamento degli oneri relativi all’esercizio in corso e a quello precedente. Dall’analisi del consuntivo approvato, emerge che vengono addebitate alla mia unità spese di riscaldamento e di acqua calda sanitaria risultanti dalla contabilizzazione dei consumi individuali effettivi del precedente proprietario, accumulati nel periodo di morosità. Considerata la natura di tali spese (consumi volontari, e non spese di gestione ordinaria o conservazione del bene, addebitati individualmente al precedente proprietario), vorrei sapere se l’obbligo di solidarietà dell’acquirente si estende anche a tali importi.
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 16 febbraio 2026
Come evidenziato dal lettore, il nuovo acquirente dell’immobile risponde solidalmente con il venditore degli oneri condominiali relativi all’anno in corso al momento dell’acquisto e a quello precedente, secondo quanto stabilito dall’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile. La norma fa riferimento all’anno in corso e all’anno precedente, ma...



